Art. 29 
                Reclutamento dei dirigenti scolastici 
(Art.28-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del  d.lgs.
n. 59 del 1998 e successivamente modificato dall'art.  11,  comma  15
                    della legge n. 124 del 1999) 
 
  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un
corso concorso selettivo  di  formazione,  indetto  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione,  svolto  in  sede  regionale  con
cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione  comune  e  di
moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media,  per
la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso
concorso  e'  ammesso  il  personale  docente  ed   educativo   delle
istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in  ruolo,  un
servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di
laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto
al comma 4. 
  2.  Il  numero  di  posti  messi  a  concorso  in  sede   regionale
rispettivamente per la scuola  elementare  e  media,  per  la  scuola
secondaria superiore e per  le  istituzioni  educative  e'  calcolato
sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la  nomina  in  ruolo
alla data della sua indizione, residuati dopo  gli  inquadramenti  di
cui all'articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i  vincitori  del
precedente concorso, e i posti  che  si  libereranno  nel  corso  del
triennio successivo per collocamento a riposo  per  limiti  di  eta',
maggiorati  della  percentuale  media  triennale  di  cessazioni  dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale  del  25  per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'. 
  3. Il corso concorso, si articola in una selezione per  titoli,  in
un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un  esame
finale. Al concorso di ammissione accedono  coloro  che  superano  la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi
al  periodo  di  formazione  i  candidati  utilmente  inseriti  nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei
posti messi a concorso a norma del comma  2  rispettivamente  per  la
scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore  e  per
le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento.  Nel  primo
corso concorso, bandito per il numero di posti determinato  ai  sensi
del comma 2 dopo l'avvio delle  procedure  di  inquadramento  di  cui
all'articolo 25, il 50 per  cento  dei  posti  cosi'  determinati  e'
riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un
triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento  di  un
esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso  al  corso
di formazione il predetto  personale  viene  graduato  tenendo  conto
dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli  culturali  e
professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata  quale
preside incaricato. 
  4. Il periodo di formazione,  di  durata  non  inferiore  a  quello
previsto dal decreto di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  comprende
periodi di tirocinio ed esperienze  presso  enti  e  istituzioni;  il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i  contenuti,  la
durata e le modalita' di svolgimento sono  disciplinati  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro  per
la funzione pubblica, che individua  anche  i  soggetti  abilitati  a
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono  disciplinati  i
requisiti e i limiti di partecipazione al corso  concorso  per  posti
non coerenti con la tipologia del servizio prestato. 
  5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori  coloro  che
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a  concorso,
rispettivamente per la scuola  elementare  e  media,  per  la  scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo  corso
concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di  cui
all'articolo 25, il 50 per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  e'
riservato al personale in possesso dei  requisiti  di  servizio  come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono  assunti  in
ruolo  nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e  disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso  di  rifiuto  della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e'
disposta sulla base dei principi del presente decreto,  tenuto  conto
delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in  attesa  di
nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti
per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico  successivo  alla  data  di
approvazione  della  prima  graduatoria  non  sono   piu'   conferiti
incarichi di presidenza. 
  6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono  ammessi,
nel limite del  contingente  stabilito  in  sede  di'  contrattazione
collettiva, anche i  dirigenti  che  facciano  domanda  di  mobilita'
professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda  e'
subordinato all'esito positivo delL'esame finale relativo  ai  moduli
frequentati. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  pubblica  istruzione,  di  concerto  col
Ministro per la funzione pubblica sono  definiti  i  criteri  per  la
composizione delle commissioni esaminatrici.