Art. 29. (Trattamento economico dei volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di porto) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1. 3. A decoucre dal 1 gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma I. 5. A decorrere dal 1 gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.