Art. 29.
               (Trattamento economico dei volontari in
             ferma del Corpo delle capitanerie di porto)
1.  A  decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto
e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8.
2.  A  decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale  del  Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il
trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.
3.  A decoucre dal 1 gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma
biennale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto e' corrisposto il
trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2.
4.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  e'  corrisposto  il trattamento
economico di cui all'articolo 15, comma I.
5.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del
Corpo  delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.