Art. 29.
          Modifiche agli articoli 18 e 19 del regio decreto
                       30 gennaio 1941, n. 12
  1.  Gli  articoli  18  e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio  decreto  n.  12  del  1941,  e  successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art.  18  (Incompatibilita'  di  sede  per rapporti di parentela o
affinita'  con  esercenti  la  professione  forense).  - I magistrati
giudicanti  e  requirenti  delle corti di appello e dei tribunali non
possono  appartenere  ad  uffici  giudiziari nelle sedi nelle quali i
loro  parenti  fino  al  secondo grado, gli affini in primo grado, il
coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.
  La   ricorrenza   in  concreto  dell'incompatibilita'  di  sede  e'
verificata sulla base dei seguenti criteri:
    a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui
al  primo  comma  avanti  all'ufficio di appartenenza del magistrato,
tenuto,   altresi',  conto  dello  svolgimento  continuativo  di  una
porzione  minore  della  professione  forense e di eventuali forme di
esercizio  non  individuale  dell'attivita'  da  parte  dei  medesimi
soggetti;
    b)  dimensione  del predetto ufficio, con particolare riferimento
alla organizzazione tabellare;
    c)  materia  trattata  sia dal magistrato che dal professionista,
avendo  rilievo  la  distinzione  dei settori del diritto civile, del
diritto  penale  e  del  diritto  del  lavoro  e della previdenza, ed
ancora,  all'interno  dei  predetti  e specie del settore del diritto
civile,  dei  settori di ulteriore specializzazione come risulta, per
il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
    d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.
  Ricorre  sempre  una situazione di incompatibilita' con riguardo ai
Tribunali  ordinari  organizzati  in  un'unica sezione o alle Procure
della  Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica
sezione,  salvo  che  il  magistrato  operi esclusivamente in sezione
distaccata  ed  il  parente o l'affine non svolga presso tale sezione
alcuna attivita' o viceversa.
  I  magistrati  preposti  alla  direzione  di  uffici  giudicanti  e
requirenti  sono sempre in situazione di incompatibilita' di sede ove
un  parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio
dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali
ordinari  organizzati  con  una  pluralita'  di  sezioni  per ciascun
settore di attivita' civile e penale.
  Il  rapporto  di  parentela  o affinita' con un praticante avvocato
ammesso  all'esercizio della professione forense, e' valutato ai fini
dell'articolo  2,  comma  2,  del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di
cui al secondo comma.
  Art.  19  (Incompatibilita'  di  sede  per  rapporti di parentela o
affinita'  con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
della  stessa  sede).  -  I  magistrati che hanno tra loro vincoli di
parentela  o  di  affinita'  sino  al secondo grado, di coniugio o di
convivenza,  non  possono far parte della stessa Corte o dello stesso
Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
  La   ricorrenza   in  concreto  dell'incompatibilita'  di  sede  e'
verificata  sulla  base  dei  criteri di cui all'articolo 18, secondo
comma, per quanto compatibili.
  I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita'
sino  al  terzo  grado,  di coniugio o di convivenza, non possono mai
fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in
un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in
un'unica  sezione  e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo
che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata
e l'altro in sede centrale.
  I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita'
fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non
possono  mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e
nei tribunali.
  I  magistrati  preposti  alla  direzione  di  uffici  giudicanti  o
requirenti   della   stessa   sede   sono  sempre  in  situazione  di
incompatibilita',  salvo  valutazione caso per caso per i Tribunali o
le  Corti  organizzati  con  una  pluralita'  di  sezioni per ciascun
settore  di attivita' civile e penale. Sussiste, altresi', situazione
di  incompatibilita',  da  valutare  sulla  base  dei  criteri di cui
all'articolo   18,  secondo  comma,  in  quanto  compatibili,  se  il
magistrato  dirigente  dell'ufficio  e'  in  rapporto  di parentela o
affinita'  entro  il  terzo  grado,  o  di coniugio o convivenza, con
magistrato  addetto  al  medesimo  ufficio,  tra  il  presidente  del
Tribunale  del  capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale
Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o
il  Procuratore  generale  presso  la Corte medesima ed un magistrato
addetto,  rispettivamente,  ad  un  Tribunale  o ad una Procura della
Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale
per i minorenni.
  I   magistrati  non  possono  appartenere  ad  uno  stesso  ufficio
giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in
primo  grado,  svolgono  attivita'  di  ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.  La  ricorrenza  in  concreto  dell'incompatibilita'  e'
verificata  sulla  base  dei  criteri di cui all'articolo 18, secondo
comma, per quanto compatibili.".
 
          Nota all'art. 29:
              - Per  l'art. 2 del citato regio decreto legislativo 31
          maggio 1946, n. 511, vedi note all'art. 2.