ART. 29
                  (partecipazione al procedimento)

   1.   Il   soggetto   interessato   che  intenda  fornire  elementi
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'opera o
intervento   progettato   puo'  presentare  all'autorita'  competente
osservazioni  scritte  su  tale  progetto, soggetto alla procedura di
valutazione  d'impatto  ambientale,  nel  termine  di  quarantacinque
giorni  dalla  pubblicazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera
b).    Il    giudizio   di   compatibilita'   ambientale   considera,
contestualmente,  singolarmente  o  per  gruppi, tali osservazioni, i
pareri  forniti  dalle pubbliche amministrazioni e le altre eventuali
osservazioni del pubblico.
   2. L'autorita' competente alla valutazione dell'impatto ambientale
puo'  disporre  lo  svolgimento  di un'inchiesta pubblica per l'esame
dello  studio  presentato  dal  committente  o proponente, dei pareri
forniti  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  delle osservazioni del
pubblico.
   3.  L'inchiesta  di  cui  al  comma  2  sospende il termine di cui
all'articolo  31, comma 1, e si conclude entro il sessantesimo giorno
da  quello  nel  quale essa e' stata indetta, qualunque sia lo stadio
nel quale si trovano le operazioni previste. Entro lo stesso termine,
l'autorita'  competente  redige una relazione sui lavori svolti ed un
giudizio  sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini
del giudizio di cui all'articolo 31.
   4.   Il   committente   o  proponente,  qualora  non  abbia  luogo
l'inchiesta  di  cui  al  comma  2, puo', anche su propria richiesta,
essere  chiamato  dall'autorita'  competente, prima della conclusione
della  procedura,  ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che
hanno    presentato   pareri   o   osservazioni.   Il   verbale   del
contraddittorio  e'  acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui
all'articolo 31.
   5. Quando il committente o proponente intenda uniformare, in tutto
o  in  parte, il progetto ai pareri o osservazioni, oppure ai rilievi
emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa
richiesta all'autorita' competente, indicando il tempo necessario. La
richiesta sospende tutti i termini della procedura, che riprendono il
loro corso con il deposito del progetto modificato.