Art. 29. 
                        Informazioni sull'AIC 
  1. Il Ministero della salute, rilascia al titolare l'AIC unitamente
al testo approvato del riassunto delle caratteristiche del prodotto. 
  2.  Le  informazioni  relative  al   medicinale   veterinario,   in
particolare l'etichettatura  ed  il  foglietto  illustrativo,  devono
essere conformi  al  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
approvato al momento del rilascio dell'autorizzazione  all'AIC  e  le
successive modifiche. 
  3. Il Ministero  della  salute  rende  prontamente  accessibile  al
pubblico  l'AIC  insieme  al  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  per  ogni  medicinale  veterinario  che  ha  autorizzato  e
controlla la corretta attuazione del comma 2. 
  4. I competenti organi del  Ministero  della  salute  redigono  una
relazione di valutazione e formulano osservazioni sul  fascicolo  per
quanto riguarda i risultati delle prove farmaceutiche,  d'innocuita',
di studi dei residui, delle sperimentazioni  precliniche  e  cliniche
del medicinale veterinario interessato. La relazione  di  valutazione
e' aggiornata ogniqualvolta si rendano disponibili nuove informazioni
rilevanti ai fini della  valutazione  della  qualita',  sicurezza  ed
efficacia del medicinale veterinario di cui trattasi. 
  5. Il Ministero della salute conserva la relazione  di  valutazione
unitamente al proprio motivato parere e, previa  cancellazione  delle
informazioni commerciali, la rende accessibile ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 29: 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi».