Art. 29.
             Armonizzazione comunitaria delle procedure
  1.  L'Ispettorato  provvede  affinche'  le  procedure  di ispezione
nazionali  siano  armonizzate  con  le linee guida in materia e con i
relativi   aggiornamenti   pubblicati  dalla  Commissione  europea  e
partecipa a tale fine ai relativi lavori comunitari e internazionali.