Art. 29. 
            Libera circolazione, integrazione e alloggio 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  i  titolari  dello  status  di
rifugiato e di protezione sussidiaria possono  circolare  liberamente
sul territorio nazionale. 
  2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1-sexies  del  decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 39, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 30
maggio  2005,  n.  140,   nell'attuazione   delle   misure   previste
all'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 286  del  1998,  si
tiene  anche  conto  delle  esigenze  relative  all'integrazione  dei
titolari  della  protezione  internazionale  ed  in  particolare  dei
rifugiati. 
  3. L'accesso all'alloggio e' consentito ai titolari dello status di
rifugiato  e  di  protezione  sussidiaria  secondo  quanto   disposto
dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286  del
1998. 
 
          Note all'art. 29:
              - Il testo degli articoli 6, comma 6, 40, comma 6, e 42
          del  citato  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e'
          il seguente:
              «Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
          (Omissis).
              6.  Salvo  quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
          Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
          o  in localita' che comunque interessano la difesa militare
          dello  Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
          mezzo  della  autorita'  locale di pubblica sicurezza o col
          mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
          al  divieto,  possono  essere  allontanati  per mezzo della
          forza pubblica.».
              «Art.    40    (Centri    di    accoglienza.    Accesso
          all'abitazione). - (Omissis).
              6.  Gli  stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
          stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso
          di  soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare
          attivita'  di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
          diritto  di  accedere,  in  condizioni  di  parita'  con  i
          cittadini  italiani,  agli alloggi di edilizia residenziale
          pubblica  e  ai  servizi  di  intermediazione delle agenzie
          sociali  eventualmente  predisposte da ogni regione o dagli
          enti   locali   per   agevolare  l'accesso  alle  locazioni
          abitative  e  al  credito agevolato in materia di edilizia,
          recupero,   acquisto   e  locazione  della  prima  casa  di
          abitazione.».
              «Art.  42  (Misure  di  integrazione  sociale). - 1. Lo
          Stato,  le  regioni,  le  province  e i comuni, nell'ambito
          delle  proprie  competenze,  anche in collaborazione con le
          associazioni   di   stranieri   e   con  le  organizzazioni
          stabilmente   operanti   in   loro   favore,   nonche'   in
          collaborazione  con  le  autorita'  o  con  enti pubblici e
          privati dei Paesi di origine, favoriscono:
                a) le  attivita' intraprese in favore degli stranieri
          regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  anche  al  fine di
          effettuare  corsi  della lingua e della cultura di origine,
          dalle   scuole  e  dalle  istituzioni  culturali  straniere
          legalmente   funzionanti  nella  Repubblica  ai  sensi  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
          389, e successive modificazioni ed integrazioni;
                b) la   diffusione  di  ogni  informazione  utile  al
          positivo   inserimento   degli   stranieri  nella  societa'
          italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
          doveri,  le diverse opportunita' di integrazione e crescita
          personale   e  comunitaria  offerte  dalle  amministrazioni
          pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
          di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
                c) la    conoscenza   e   la   valorizzazione   delle
          espressioni  culturali,  ricreative,  sociali, economiche e
          religiose  degli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
          Italia  e  ogni  iniziativa  di  informazione  sulle  cause
          dell'immigrazione  e  di  prevenzione delle discriminazioni
          razziali  o  della  xenofobia  anche attraverso la raccolta
          presso  le  biblioteche  scolastiche  e  universitarie,  di
          libri,  periodici  e  materiale  audiovisivo prodotti nella
          lingua  originale  dei  Paesi  di  origine  degli stranieri
          residenti in Italia o provenienti da essi;
                d) la  realizzazione  di convenzioni con associazioni
          regolarmente  iscritte  nel  registro di cui al comma 2 per
          l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
          titolari  di  carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
          di  durata  non  inferiore  a  due  anni,  in  qualita'  di
          mediatori  interculturali  al  fine di agevolare i rapporti
          tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
          ai   diversi   gruppi   etnici,  nazionali,  linguistici  e
          religiosi;
                e) l'organizzazione  di corsi di formazione, ispirati
          a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di
          prevenzione  di  comportamenti  discriminatori,  xenofobi o
          razzisti,  destinati  agli  operatori degli organi e uffici
          pubblici  e  degli enti privati che hanno rapporti abituali
          con  stranieri  o  che  esercitano  competenze rilevanti in
          materia di immigrazione.
              2.  Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
          gli   affari   sociali   un   registro  delle  associazioni
          selezionate   secondo  criteri  e  requisiti  previsti  nel
          regolamento di attuazione.
              3.  Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni
          e  dagli  enti  locali,  allo  scopo di individuare, con la
          partecipazione   dei  cittadini  stranieri,  le  iniziative
          idonee   alla  rimozione  degli  ostacoli  che  impediscono
          l'effettivo  esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dello
          straniero,  e'  istituito  presso  il  Consiglio  nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro,  un  organismo  nazionale di
          coordinamento.  Il  Consiglio nazionale dell'economia e del
          lavoro,  nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,  svolge
          inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
          favorire   la  partecipazione  degli  stranieri  alla  vita
          pubblica   e   la  circolazione  delle  informazioni  sulla
          applicazione del presente testo unico.
              4.  Ai  fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
          enti  e  delle  associazioni  nazionali maggiormente attivi
          nell'assistenza  e nell'integrazione degli immigrati di cui
          all'art.  3,  comma 1,  e  del  collegamento con i Consigli
          territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
          delle   problematiche   relative   alla   condizione  degli
          stranieri  immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  la Consulta per i problemi degli
          stranieri  immigrati  e delle loro famiglie, presieduta dal
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
          lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
                a) rappresentanti  delle  associazioni  e  degli enti
          presenti  nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
          delle  associazioni  che svolgono attivita' particolarmente
          significative  nel  settore dell'immigrazione in numero non
          inferiore a dieci;
                b) rappresentanti   degli  stranieri  extracomunitari
          designati  dalle associazioni piu' rappresentative operanti
          in Italia, in numero non inferiore a sei;
                c) rappresentanti   designati   dalle  confederazioni
          sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
          a quattro;
                d) rappresentanti   designati   dalle  organizzazioni
          sindacali  nazionali  dei  datori  di  lavoro  dei  diversi
          settori economici, in numero non inferiore a tre;
                e) otto   esperti   designati   rispettivamente   dai
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, della
          pubblica  istruzione,  dell'interno, di grazia e giustizia,
          degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
          solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
                f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui
          due   designati   dalle   regioni,   uno  dall'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
          province   italiane   (UPI)   e  quattro  dalla  Conferenza
          unificata  di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281;
                g) due   rappresentanti   del   Consiglio   nazionale
          dell'economia e del lavoro (CNEL);
                g-bis) esperti   dei  problemi  dell'immigrazione  in
          numero non superiore a dieci.
              5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato
          un supplente.
              6.  Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire,
          in    analogia    con    quanto    disposto   al   comma 4,
          lettere a), b), c), d)  e g),  con  competenza  nelle  loro
          materie  loro  attribuite  dalla Costituzione e dalle leggi
          dello   Stato,   consulte  regionali  per  i  problemi  dei
          lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
              7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
          di  costituzione  e  funzionamento della Consulta di cui al
          comma 4 e dei consigli territoriali.
              8.  La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e
          6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e'
          gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
          di  viaggio  per  coloro  che  non  siano  dipendenti dalla
          pubblica  amministrazione  e  non  risiedano nel comune nel
          quale hanno sede i predetti organi.».
              - Per   il   testo   dell'art.   1-sexies   del  citato
          decreto-legge  30 dicembre  1989, n. 416, si vedano le note
          all'art. 28.
              - Il  testo  dell'art. 5 del citato decreto legislativo
          30 maggio 2005, n. 140, e' il seguente:
              «Art.  5  (Misure  di accoglienza). - 1. Il richiedente
          asilo  inviato  nel  centro  di  identificazione ovvero nel
          centro  di  permanenza  temporanea  e  assistenza  ai sensi
          dell'art.  1-bis  del  decreto-legge,  ha accoglienza nelle
          strutture  in  cui  e'  ospitato,  per il tempo stabilito e
          secondo le disposizioni del regolamento.
              2.  Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso
          di  soggiorno,  che  risulta  privo  di mezzi sufficienti a
          garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per
          il   sostentamento  proprio  e  dei  propri  familiari,  ha
          accesso,  con i suoi familiari, alle misure di accoglienza,
          secondo le norme del presente decreto.
              3.  La  valutazione  dell'insufficienza  dei  mezzi  di
          sussistenza,  di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo
          non  superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura -
          Ufficio  territoriale  del  Governo,  in  base  ai  criteri
          relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla
          direttiva  del  Ministro  dell'interno,  di cui all'art. 4,
          comma 3, del testo unico.
              4.  L'accesso  alle  misure  di  accoglienza  di cui al
          comma 2  e'  garantito  a  condizione  che  il  richiedente
          dimostri  che  ha  presentato la domanda di asilo, entro il
          termine  previsto  dall'art.  5,  comma 2, del testo unico,
          decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso
          in  cui  il  richiedente  sia  soggiornante  legalmente nel
          territorio  nazionale  ad altro titolo, il suddetto termine
          decorre  dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti
          nella domanda.
              5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal
          momento   della   presentazione  della  domanda  di  asilo.
          Eventuali   interventi   assistenziali   e   di   soccorso,
          precedenti  alla presentazione della domanda di asilo, sono
          attuati   a  norma  delle  disposizioni  del  decreto-legge
          30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
          1995,  n.  563,  e  del relativo regolamento di attuazione,
          adottato  con  decreto  ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233
          del Ministro dell'interno.
              6.  Le  misure  di accoglienza hanno termine al momento
          della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo,
          ai sensi dell'art. 15, comma 3, del regolamento.
              7.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  17  del
          regolamento,  in caso di ricorso giurisdizionale avverso la
          decisione  di  rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente
          autorizzato  a  soggiornare  sul  territorio  nazionale  ha
          accesso  all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli
          e'  consentito  il  lavoro, ai sensi dell'art. 11, comma 1,
          ovvero  nel  caso  in  cui  le  condizioni  fisiche non gli
          consentano il lavoro.».