Art. 29. 
 
                      Ambito e responsabilita' 
 
  1. Al fine di evitare il  ripetersi  delle  procedure  di  adeguata
verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
b) e c), gli enti e le persone soggetti al presente  decreto  possono
fare  affidamento  sull'assolvimento  degli  obblighi   di   adeguata
verifica della clientela effettuato  da  terzi.  Responsabili  finali
dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e  le
persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.