Art. 29. 
       Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi 
 
  1. Il datore di  lavoro  effettua  la  valutazione  ed  elabora  il
documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,   lettera   a),   in
collaborazione con il responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 
  2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono  realizzate   previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
  3. La valutazione e il documento di cui al comma 1  debbono  essere
rielaborati, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e  2,  in
occasione di modifiche del processo produttivo o  dell'organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e della  sicurezza  dei
lavoratori, o in relazione al  grado  di  evoluzione  della  tecnica,
della prevenzione  e  della  protezione  o  a  seguito  di  infortuni
significativi o quando i risultati della  sorveglianza  sanitaria  ne
evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure
di prevenzione debbono essere aggiornate. 
  4. Il documento di cui all'articolo 17,  comma  1,  lettera  a),  e
quello di cui all'articolo  26,  comma  3,  devono  essere  custoditi
presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei
rischi. 
  5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori  effettuano
la valutazione dei rischi di cui  al  presente  articolo  sulla  base
delle procedure  standardizzate  di  cui  all'articolo  6,  comma  8,
lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo  alla
data di entrata  in  vigore  del  decreto  interministeriale  di  cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque,  non  oltre  il  30
giugno 2012, gli stessi  datori  di  lavoro  possono  autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei  rischi.  Quanto  previsto  nel
precedente periodo non si applica alle attivita' di cui  all'articolo
31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g). 
  6. I datori di lavoro che occupano fino  a  50  lavoratori  possono
effettuare la valutazione  dei  rischi  sulla  base  delle  procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell'elaborazione  di  tali   procedure   trovano   applicazione   le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 
  7. Le disposizioni  di  cui  al  comma  6  non  si  applicano  alle
attivita' svolte nelle seguenti aziende: 
    a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),  b),  c),
d), f) e g); 
    b)  aziende  in  cui  si  svolgono  attivita'  che  espongono   i
lavoratori a  rischi  chimici,  biologici,  da  atmosfere  esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; 
    c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo  IV
del presente decreto.