Art. 29.
            (Disposizioni relative alle sedi diplomatiche
                            e consolari)

1.   All'articolo  60  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"15-bis.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 15, il Ministero
degli  affari  esteri,  per le spese connesse al funzionamento e alla
sicurezza  delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' agli
interventi   di  emergenza  per  la  tutela  dei  cittadini  italiani
all'estero,  puo'  assumere  impegni  superiori a quanto previsto dal
predetto  comma,  nel  rispetto, in ogni caso, del limite complessivo
annuo  anche  a  valere  sulle  altre unita' previsionali di base del
bilancio del medesimo Ministero".
2.  All'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81,  dopo  le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono inserite le seguenti: "degli
uffici  all'estero  di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,".
 
          Note all'art. 29:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  60 del gia' citato
          decreto-legge  n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art. 60 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza
          pubblica).  -  1.  Per  il  triennio 2009-2011 le dotazioni
          finanziarie,  a  legislazione  vigente,  delle  missioni di
          spesa  di  ciascun  Ministero, sono ridotte per gli importi
          indicati  nell'elenco  n. 1, con separata indicazione della
          componente relativa a competenze predeterminate per legge.
             2.  Dalle  riduzioni  di  cui al comma 1 sono escluse le
          dotazioni   di   spesa  di  ciascuna  missione  connesse  a
          stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese
          per  interessi;  alle poste correttive e compensative delle
          entrate,  comprese le regolazioni contabili con le Regioni;
          ai  trasferimenti  a  favore degli enti territoriali aventi
          natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita';
          delle   risorse   destinate  alla  ricerca;  delle  risorse
          destinate  al  finanziamento  del 5 per mille delle imposte
          sui   redditi   delle   persone   fisiche;  nonche'  quelle
          dipendenti  da  parametri stabiliti dalla legge o derivanti
          da accordi internazionali.
             3.   Fermo   restando  quanto  previsto  in  materia  di
          flessibilita'  con  la  legge  annuale  di bilancio, in via
          sperimentale,    limitatamente    al   prossimo   esercizio
          finanziario,   nella   legge   di  bilancio,  nel  rispetto
          dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica
          e  dell'obiettivo  di  pervenire  ad  un consolidamento per
          missioni  e  per programmi di ciascuno stato di previsione,
          possono  essere  rimodulate  tra  i  programmi le dotazioni
          finanziarie  di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione
          per  le  spese  di  natura  obbligatoria,  per  le spese in
          annualita'  e  a  pagamento differito. Le rimodulazioni tra
          spese   di   funzionamento  e  spese  per  interventi  sono
          consentite  nel  limite  del  10  per  cento  delle risorse
          stanziate   per   gli  interventi  stessi.  Resta  precluso
          l'utilizzo  degli  stanziamenti  di spesa in conto capitale
          per  finanziare  spese  correnti.  In  apposito  allegato a
          ciascuno  stato  di  previsione della spesa sono esposte le
          autorizzazioni   legislative   ed  i  relativi  importi  da
          utilizzare per ciascun programma.
             4.   Ciascun   Ministro   prospetta   le  ragioni  della
          riconfigurazione  delle  autorizzazioni di spesa di propria
          competenza  nonche'  i  criteri  per il miglioramento della
          economicita'  ed  efficienza  e  per  la  individuazione di
          indicatori  di  risultato  relativamente  alla  gestione di
          ciascun  programma  nelle relazioni al Parlamento di cui al
          comma  68 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
          Il  termine  di  cui  al  citato comma 68 dell'art. 3 della
          legge  n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30
          settembre 2008.
             5.  Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun
          Ministero  di  cui  al  comma 3 possono essere proposte nel
          disegno   di   legge   di   assestamento   e   negli  altri
          provvedimenti di cui all'art. 17 della legge 5 agosto 1978,
          n.  468,  e  successive modificazioni. In tal caso, dopo la
          presentazione  al Parlamento dei relativi disegni di legge,
          le   rimodulazioni   possono   essere   comunque   attuate,
          limitatamente   all'esercizio   finanziario  2009,  in  via
          provvisoria  ed  in  misura  tale  da  non  pregiudicare il
          conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme
          sostanziali  e comunque non superiore al 10 per cento delle
          risorse   finanziarie   complessivamente   stanziate  dalle
          medesime  leggi,  con  decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  di concerto con il Ministro competente. Gli
          schemi  dei  decreti  di  cui  al  precedente  periodo sono
          trasmessi  al Parlamento per l'espressione del parere delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per  i profili di
          carattere  finanziario.  I  pareri  devono  essere espressi
          entro  quindici  giorni dalla data di trasmissione. Decorso
          inutilmente  il  termine  senza  che le Commissioni abbiano
          espresso  i  pareri  di  rispettiva  competenza,  i decreti
          possono  essere  adottati.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate con riferimento ai
          profili  finanziari,  ritrasmette alle Camere gli schemi di
          decreto  corredati  dei  necessari  elementi integrativi di
          informazione,  per  i  pareri  definitivi delle Commissioni
          competenti  per  i  profili  finanziari,  che devono essere
          espressi  entro  dieci  giorni. Fatto salvo quanto previsto
          dagli  articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n.
          468  del  1978,  e  3,  comma  5, del decreto legislativo 7
          agosto  1997,  n. 279, e successive modificazioni, nel caso
          si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate
          da   disposizioni   di   legge,  i  pareri  espressi  dalle
          Commissioni   competenti   per   i   profili  di  carattere
          finanziario  sono  vincolanti.  I decreti di cui al secondo
          periodo   perdono  efficacia  fin  dall'inizio  qualora  il
          Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede
          di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri
          provvedimenti  di  cui  all'art.  17 della legge n. 468 del
          1978.  Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di
          assestamento  o  con  gli altri provvedimenti adottabili ai
          sensi  dell'art.  17  della  legge  n. 468 del 1978 o con i
          decreti    ministeriali   si   riferiscono   esclusivamente
          all'esercizio in corso.
             6.  Il  comma  3 dell'art. 5 del decreto-legge 27 maggio
          2008,  n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          luglio 2008, n. 126, e' abrogato.
             7.  Ai  fini  di  assicurare  il  rispetto effettivo dei
          parametri  imposti  in  sede  internazionale e del patto di
          stabilita'   e   crescita,   nel   definire   la  copertura
          finanziaria  dei  provvedimenti  legislativi, qualora siano
          prevedibili  specifici  e rilevanti effetti sugli andamenti
          tendenziali   del   fabbisogno   del   settore  pubblico  e
          dell'indebitamento   netto   del  conto  consolidato  delle
          pubbliche  amministrazioni,  il  Ministero  dell'economia e
          delle  finanze  fornisce i relativi elementi di valutazione
          nella  relazione tecnica di cui all'art. 11-ter della legge
          n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che
          le  innovazioni  hanno  sugli  andamenti tendenziali, o con
          apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio
          2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al
          Parlamento,  ai  fini dell'adozione di atti di indirizzo da
          parte   delle   competenti  Commissioni  parlamentari,  una
          relazione  contenente informazioni sulle metodologie per la
          valutazione     degli     effetti    sul    fabbisogno    e
          sull'indebitamento   netto   del  conto  consolidato  delle
          pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.
             8.   Il   fondo   di   cui  all'art.  5,  comma  4,  del
          decreto-legge  27  maggio  2008, n. 93, e' integrato di 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009, 300 milioni di euro per
          ciascuno  degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro
          delle   dotazioni   finanziarie  dei  programmi  di  spesa.
          L'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 5, comma 4, del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  luglio 2008, n. 126, come
          rideterminata  ai  sensi  del  presente  comma,  e' ridotta
          dell'importo  di  6  milioni di euro per l'anno 2008, di 12
          milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per
          l'anno 2010.
             8-bis.  Nello  stato  di  previsione del Ministero della
          difesa  e'  istituito  un  fondo con una dotazione pari a 3
          milioni  di  euro  per  l'anno  2008, da utilizzare per far
          fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.
             8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione, per l'anno 2008, della
          dotazione  del  fondo  di  cui  all'art.  5,  comma  4, del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
             8-quater.  all'art.  5  della legge 24 febbraio 1992, n.
          225, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
             «5-bis.  Al  fine  del  rispetto  dei vincoli di finanza
          pubblica,  la situazione analitica dei crediti e dei debiti
          derivanti  dalle  operazioni poste in essere dai Commissari
          delegati,  a  qualsiasi  titolo,  anche  in sostituzione di
          altri   soggetti,  deve  essere  rendicontata  annualmente,
          nonche'  al termine della gestione, e trasmessa entro il 31
          gennaio  di  ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze -
          Dipartimento   della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  e
          all'ISTAT  per  la  valutazione  degli effetti sui saldi di
          finanza  pubblica.  Per  l'omissione  o  il  ritardo  nella
          rendicontazione  si  applica la sanzione prevista dell'art.
          337  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
          modificazioni.».
             9.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
             10.  Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di
          cui  all'art.  1,  commi 507 e 508, della legge 27 dicembre
          2006,  n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno,
          ai  sensi  del  citato  comma  507, e' portata in riduzione
          delle relative dotazioni di bilancio.
             11.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla  legge 3
          gennaio  1981,  n.  7  e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49
          relativa  all'aiuto  pubblico  a favore dei Paesi in via di
          sviluppo  e'  ridotta  di  170  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2009.
             12.  L'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 1, comma
          896,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di
          183 milioni di euro per l'anno 2009.
             13.  all'art. 1, comma 21, primo periodo, della legge 23
          dicembre  2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono
          sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».
             14.  Fermo  quanto  previsto dall'art. 1, comma 21 della
          legge  23  dicembre  2005,  n. 266, ai fini del controllo e
          monitoraggio  della spesa pubblica, la mancata segnalazione
          da  parte del funzionario responsabile dell'andamento della
          stessa  in  maniera  tale  da rischiare di non garantire il
          rispetto  delle  originarie previsioni di spesa costituisce
          evento    valutabile    ai   fini   della   responsabilita'
          disciplinare.  Ai  fini della responsabilita' contabile, il
          funzionario  responsabile  risponde del danno derivante dal
          mancato  rispetto  dei  limiti  della spesa originariamente
          previsti,  anche  a causa della mancata tempestiva adozione
          dei  provvedimenti  necessari ad evitare efficacemente tale
          esito,  nonche'  delle  misure occorrenti per ricondurre la
          spesa entro i predetti limiti.
             15.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
          finanziario  2009,  le amministrazioni dello Stato, escluso
          il   comparto  della  sicurezza  e  del  soccorso,  possono
          assumere  mensilmente  impegni per importi non superiori ad
          un  dodicesimo  della  spesa  prevista  da  ciascuna unita'
          previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi,  retribuzioni,  pensioni  e  altre  spese fisse o
          aventi  natura  obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in
          dodicesimi,  nonche'  per  interessi,  poste  correttive  e
          compensative   delle   entrate,   comprese  le  regolazioni
          contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
          normativa  comunitaria,  annualita'  relative  ai limiti di
          impegno  e  rate  di  ammortamento mutui. La violazione del
          divieto  di cui al presente comma rileva agli effetti della
          responsabilita' contabile.
             15-bis.  Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il
          Ministero  degli  affari  esteri,  per le spese connesse al
          funzionamento   e   alla   sicurezza  delle  rappresentanze
          diplomatiche   e   consolari  nonche'  agli  interventi  di
          emergenza  per la tutela dei cittadini italiani all'estero,
          puo'  assumere  impegni  superiori  a  quanto  previsto dal
          predetto  comma,  nel  rispetto,  in  ogni caso, del limite
          complessivo   annuo  anche  a  valere  sulle  altre  unita'
          previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'art.  1  della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
          di  tutela  della  salute  e  della sicurezza nei luoghi di
          lavoro), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «2.  Nei  riguardi  delle Forze armate e di Polizia, del
          Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della  difesa  civile,  dei  servizi  di protezione civile,
          nonche'    nell'ambito    delle    strutture   giudiziarie,
          penitenziarie,    di   quelle   destinate   per   finalita'
          istituzionali  alle  attivita'  degli organi con compiti in
          materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  e coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado,  delle  organizzazioni  di  volontariato di cui alla
          legge  1°  agosto  1991, n. 266, degli uffici all'estero di
          cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
          5  gennaio  1967,  n.  18, e dei mezzi di trasporto aerei e
          marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo
          sono  applicate  tenendo  conto delle effettive particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative,  individuate  entro e non oltre ventiquattro
          mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo  con  decreti  emanati,  ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri
          competenti  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della
          previdenza  sociale,  della  salute  e  per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica  amministrazione, acquisito il
          parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,     sentite     le     organizzazioni    sindacali
          comparativamente  piu'  rappresentative sul piano nazionale
          nonche',  relativamente agli schemi di decreti di interesse
          delle  Forze  armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
          Corpo  della  Guardia  di  finanza, gli organismi a livello
          nazionale    rappresentativi    del   personale   militare;
          analogamente  si  provvede per quanto riguarda gli archivi,
          le  biblioteche  e i musei solo nel caso siano sottoposti a
          particolari  vincoli di tutela dei beni artistici storici e
          culturali.  Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
          salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di   Trento   e  di  Bolzano,  si  provvede  a  dettare  le
          disposizioni  necessarie  a consentire il coordinamento con
          la  disciplina  recata dal presente decreto della normativa
          relativa  alle  attivita' lavorative a bordo delle navi, di
          cui  al  decreto  legislativo  27  luglio  1999, n. 271, in
          ambito  portuale,  di  cui al decreto legislativo 27 luglio
          1999,  n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
          al   decreto   legislativo   17  agosto  1999,  n.  298,  e
          l'armonizzazione  delle  disposizioni  tecniche  di  cui ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in  tema  di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.».