ART. 29
         (Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.All'articolo  48,  comma 3,  del decreto e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo: "Con uno o piu' accordi interconfederali stipulati
a  livello  nazionale  dalle  organizzazioni  sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative vengono
individuati  settori  e  attivita', oltre all'edilizia, nei quali, in
ragione  della  presenza  di  adeguati  sistemi di rappresentanza dei
lavoratori  in  materia di sicurezza o di pariteticita', le aziende o
unita'  produttive,  a  condizione  che  aderiscano a tali sistemi di
rappresentanza  o di pariteticita', non siano tenute a partecipare al
Fondo di cui all'articolo 52. ".