Art. 29.

                           Inderogabilita'


  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, per le regioni,
anche  per  quanto  concerne  i  propri enti e le amministrazioni del
Servizio  sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni
del  presente  Titolo  hanno carattere imperativo, non possono essere
derogate  dalla  contrattazione collettiva e sono inserite di diritto
nei  contratti  collettivi  ai sensi e per gli effetti degli articoli
1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice  civile, a decorrere dal
periodo  contrattuale  successivo  a  quello  in  corso  alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 29:
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 1339 e 1419 del
          codice civile
             «1339   (Inserzione   automatica   di   clausole). -  Le
          clausole,  i  prezzi  di  beni  o di servizi, imposti dalla
          legge  [o  da  norme corporative], sono di diritto inseriti
          nel   contratto,   anche  in  sostituzione  delle  clausole
          difformi apposte dalle parti.».
             «1419  (Nullita' parziale). - La nullita' parziale di un
          contratto  o  la  nullita'  di  singole clausole importa la
          nullita' dell'intero contratto, se risulta che i contraenti
          non  lo  avrebbero  concluso  senza  quella  parte  del suo
          contenuto che e' colpita dalla nullita'.
             La  nullita' di singole clausole non importa la nullita'
          del  contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di
          diritto da norme imperative.».