Art. 29. (Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida) 1. Il comma i dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida». 2. Le disposizioni dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'articolo 29 Il testo del comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,cosi' recita: 1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.