Art. 29 
 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, detta disposizioni  attuative  del  presente  decreto,  che
indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di
forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1,  lettera
e), e 128-septies, comma 1, lettera c). 
 
          Note all'art. 29: 
              - Per il testo  degli  artt.  128-quinquies,  comma  1,
          lettera e); 128-septies, comma 1, lettera c);  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si  veda  l'art.  11
          del presente decreto legislativo.