Art. 29. 
 
             (Concorsi interni per vice revisore tecnico 
            e vice perito tecnico della Polizia di Stato) 
 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 20-quater: 
      1) al comma l, lettera a), le parole: «provenienti  da  profili
professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse; 
      2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma  1,
lettera a), si procede altresi' alla definizione, anche per categorie
omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del  ruolo
degli operatori e collaboratori tecnici e quelli  relativi  ai  posti
messi a concorso» sono soppresse; 
    b) all'articolo 25-ter: 
      1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali
omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le parole: «, nonche' la definizione, anche  per
categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili  professionali
del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi  ai  posti  messi  a
concorso» sono soppresse. 
 
 
          Note all'art. 29: 
              -  Il  testo  dell'art.  20-quater  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,   n.   337
          (Ordinamento del  personale  della  Polizia  di  Stato  che
          espleta  attivita'  tecnico-scientifica  o  tecnica),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). -  1.
          La nomina alla qualifica iniziale del  ruolo  dei  revisori
          tecnici si consegue: 
              a)  nel  limite  del  settanta  per  cento  dei   posti
          disponibili, al  31  dicembre  di  ogni  anno,  in  ciascun
          profilo professionale, mediante concorso interno per titoli
          e  superamento   di   una   prova   pratica   a   carattere
          professionale, anche mediante un  questionario  a  risposta
          multipla, tendente ad accertare il  grado  di  preparazione
          tecnico professionale, e successivo corso di formazione  di
          durata non inferiore a sei mesi. Al concorso  sono  ammessi
          gli appartenenti al ruolo degli operatori  e  collaboratori
          tecnici   in   possesso   dell'abilitazione   professionale
          eventualmente  prevista   dalla   legge   per   l'esercizio
          dell'attivita' propria del  profilo  professionale  per  il
          quale si concorre, che abbiano compiuto  alla  stessa  data
          quattro anni di effettivo servizio e non abbiano  riportato
          nei due anni precedenti sanzioni  disciplinari  piu'  gravi
          della deplorazione.  Il  trenta  per  cento  dei  posti  e'
          riservato  al  personale  con  qualifica  di  collaboratore
          tecnico capo; 
              b) nel limite del restante trenta per cento  dei  posti
          disponibili, mediante concorso pubblico per  esame  scritto
          al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
          possesso dei requisiti generali per  la  partecipazione  ai
          pubblici  concorsi  e   di   un   diploma   di   istruzione
          professionale  almeno  triennale   conseguito   presso   un
          istituto statale, o, comunque,  riconosciuto  dallo  Stato,
          ovvero, ove non sia previsto il  suddetto  diploma,  di  un
          diploma o di un attestato  di  qualifica  rilasciato  dalle
          regioni al termine di  corsi  di  durata  almeno  triennale
          nell'ambito   della   formazione   professionale,   nonche'
          dell'abilitazione  professionale   eventualmente   prevista
          dalla legge  per  l'esercizio  dell'attivita'  propria  del
          profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita'
          fisica, psichica e attitudinale al servizio  dei  candidati
          e' accertata secondo quanto stabilito con  regolamento  del
          Ministro dell'interno, da emanare ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il  dieci  per
          cento dei posti disponibili e'  riservato,  con  esclusione
          del limite di eta', al personale del ruolo degli  operatori
          e dei collaboratori  tecnici  in  possesso  del  prescritto
          titolo  di   studio   e   dell'abilitazione   professionale
          eventualmente  prevista   dalla   legge.   La   commissione
          giudicatrice del concorso viene integrata da esperti  delle
          materie attinenti alle mansioni tecniche che  il  personale
          dovra' svolgere. I vincitori  del  concorso  sono  nominati
          allievi vice revisori tecnici con il trattamento  economico
          di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  e
          destinati a frequentare  un  corso  di  formazione  tecnico
          professionale di  durata  non  inferiore  a  sei  mesi.  Al
          termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove
          teorico-pratiche  conclusive  e  ottenuto  il  giudizio  di
          idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova. 
              2.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso, comprese le  eventuali  forme  di
          preselezione,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
          al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste  e
          quelle di svolgimento degli esami di fine corso. 
              3. Con i bandi dei  concorsi  di  cui  al  comma  1  si
          procede alla ripartizione dei posti  messi  a  concorso  in
          relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti  di
          ciascun profilo professionale. 
              4. Al termine dei concorsi  di  cui  al  comma  1  sono
          formate   tante   graduatorie   quanti   sono   i   profili
          professionali individuati nel relativo bando.  I  candidati
          collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun  profilo
          vengono  dichiarati  vincitori  ed  inseriti  in   un'unica
          graduatoria  finale  del  concorso  secondo  il   punteggio
          riportato. 
              5. Coloro che al termine del  corso  sono  riconosciuti
          idonei  conseguono  la  nomina  a  vice  revisore   tecnico
          nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con
          le modalita' di cui al comma 4. 
              5-bis. I vincitori del concorso  di  cui  al  comma  1,
          lettera a),  conseguono  la  nomina  a  vice  revisore  con
          decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo  a
          quello nel quale  si  sono  verificate  le  vacanze  e  con
          decorrenza economica dal giorno  successivo  alla  data  di
          conclusione del corso di formazione.». 
              - Il testo dell'art.  25-ter  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  337   del   1982,   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 25-ter (Concorso interno per  la  nomina  a  vice
          perito tecnico). - 1. Il concorso  interno  per  titoli  di
          servizio ed esami, di cui all'art. 25, comma 1, lettera b),
          consiste in una  prova  scritta  teorico-pratica  e  in  un
          colloquio tendenti ad accertare il  grado  di  preparazione
          tecnico professionale ed  e'  riservato  al  personale  del
          ruolo  degli  operatori  e  dei  collaboratori  tecnici  in
          possesso, alla data del bando che indice  il  concorso,  di
          un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni  ed  a
          quello del ruolo dei revisori tecnici in possesso alla data
          del  bando  che  indice   il   concorso   dell'abilitazione
          professionale  eventualmente  prevista  dalla   legge   per
          l'esercizio    dell'attivita'    propria    del     profilo
          professionale per il quale si concorre, di un'anzianita' di
          servizio non inferiore a tre anni, dello  specifico  titolo
          di studio di istruzione secondaria di secondo grado  e  che
          nell'ultimo  biennio  non  abbia  conseguito  un   giudizio
          complessivo inferiore a "buono". Il trenta  per  cento  dei
          posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei  revisori
          tecnici. 
              2. Il bando di concorso deve contenere la  ripartizione
          dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita'
          esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale. 
              3.  Al  termine  del  concorso  sono  compilate   tante
          graduatorie quanti sono i  profili  professionali  previsti
          dal bando di concorso. I  candidati  collocatisi  utilmente
          nella  graduatoria  di  ciascun  profilo  sono   dichiarati
          vincitori del  concorso  e  vengono  inseriti  in  un'unica
          graduatoria  finale  del  concorso  secondo  il   punteggio
          riportato. 
              4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso
          di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore
          a sei mesi, conservando  la  qualifica  rivestita  all'atto
          dell'ammissione al corso. 
              5.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso, la composizione della commissione
          esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
          al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste  e
          quelle di svolgimento degli esami di  fine  corso,  tenendo
          conto della specificita' delle funzioni  inerenti  ai  vari
          profili professionali per i quali e' indetto il concorso. 
              6. Coloro che abbiano superato  gli  esami  finali  del
          corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di
          graduatoria dell'esame finale,  formata  con  le  modalita'
          previste per la graduatoria del  concorso,  con  decorrenza
          giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello  nel
          quale si  sono  verificate  le  vacanze  e  con  decorrenza
          economica dal giorno successivo alla  data  di  conclusione
          del corso di formazione.».