Articolo 29 
 
 
(Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 215, comma 1 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole: “entro dieci giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione stessa” sono soppresse e dopo le parole: “commi 1, 2  e
3,” sono inserite le seguenti: “e siano tenute in  considerazione  le
migliori tecniche disponibili,”. 
 
 
          Note all'art. 29 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  215  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 215. Autosmaltimento. 
              1. A condizione che siano rispettate le norme  tecniche
          e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
          1, 2 e 3, e siano  tenute  in  considerazione  le  migliori
          tecniche  disponibili,  le  attivita'  di  smaltimento   di
          rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo  di  produzione
          dei  rifiuti  stessi  possono  essere  intraprese   decorsi
          novanta giorni dalla comunicazione di inizio  di  attivita'
          alla provincia territorialmente competente. 
              2. Le norme tecniche di cui al  comma  1  prevedono  in
          particolare: 
              a) il tipo,  la  quantita'  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti da smaltire; 
              b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; 
              c) le condizioni per  la  realizzazione  e  l'esercizio
          degli impianti; 
              d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento; 
              e) la qualita' delle emissioni e degli scarichi  idrici
          nell'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' ed entro il termine di cui al  comma  1  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: 
              a) il rispetto delle condizioni e delle norme  tecniche
          specifiche di cui al comma 1; 
              b) il rispetto delle  norme  tecniche  di  sicurezza  e
          delle  procedure  autorizzative  previste  dalla  normativa
          vigente. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone con provvedimento motivato  il  divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 
              6. Restano sottoposte alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  208,   209,   210   e   211   le   attivita'   di
          autosmaltimento di rifiuti pericolosi  e  la  discarica  di
          rifiuti.>>