Art. 29. 
 
                    (Norme transitorie e finali) 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2  del  presente
articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  per  la  copertura  dei  posti  di  professore  ordinario   e
associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le  universita'
possono avviare esclusivamente le  procedure  previste  dal  presente
titolo. 
  2.  Le  universita'  continuano  ad  avvalersi  delle  disposizioni
vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  in
materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti
di cui all'articolo 18, comma 1. 
  3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Si procede  altresi'
direttamente  al  sorteggio  nell'ipotesi  in  cui  il   numero   dei
professori ordinari appartenenti al settore scientifico  disciplinare
oggetto del bando e' inferiore a quattro». 
  4.  Coloro  che  hanno  conseguito  l'idoneita'  per  i  ruoli   di
professore associato e ordinario possono comunque essere  destinatari
di chiamata ai sensi della legge 3  luglio  1998,  n.  210,  fino  al
termine  del  periodo  di  durata  dell'idoneita'   stessa   previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre  2005,  n.  230.  In
tale ipotesi e nel  caso  di  idoneita'  conseguita  all'esito  delle
procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi  dell'articolo
12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e  successive
modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del  decreto-legge  3
giugno 2008, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto  2008,  n.   129,   nei   novanta   giorni   successivi   alla
deliberazione, da parte dell'universita' che ha indetto il bando,  di
voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di  nomina  e
la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali  quest'ultimo
puo'  essere  chiamato  da  altre  universita',  ferma  restando  per
l'universita' che ha indetto il bando la possibilita' di ripetere  la
chiamata. 
  5. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), possono
essere stipulati, con le modalita' previste  dal  medesimo  articolo,
anche con  coloro  che  hanno  usufruito  per  almeno  tre  anni  dei
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della  citata
legge n. 230 del 2005. 
  6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con  il
Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero  dei
posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e  alla
loro distribuzione su base regionale anche al fine  di  riequilibrare
l'offerta formativa in relazione al fabbisogno  di  personale  medico
del bacino territoriale di riferimento. 
  7. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,  e
successive  modificazioni,  al  primo  periodo,   dopo   la   parola:
«universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca» e  dopo  le
parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le seguenti:  «,  ovvero
di studiosi che siano risultati vincitori  nell'ambito  di  specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema  universitario
e della ricerca e il Consiglio  universitario  nazionale,  finanziati
dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca»; il secondo periodo e' soppresso; al quarto periodo,
le parole: «A tal fine»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «A  tali
fini». 
  8. Ai fini dei procedimenti  di  chiamata  dei  professori  di  cui
all'articolo 18 della presente legge l'idoneita' conseguita ai  sensi
della legge 3 luglio 1998, n.  210,  e'  equiparata  all'abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonche' all'articolo 1,
comma  6,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e   successive
modificazioni. 
  9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilita' per il
2011 per il fondo per il finanziamento ordinario  delle  universita',
e' riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per  l'anno
2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di  seconda
fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24,  comma  6,
della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse  e'  disposto
con decreto del  Ministro,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo   parere   conforme   delle
Commissioni parlamentari competenti. 
  10. La disciplina dei trasferimenti di  cui  all'articolo  3  della
legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori
a tempo indeterminato. 
  11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge sono abrogati: 
    a) l'articolo 14, quinto comma, della legge  18  marzo  1958,  n.
311; 
    b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; 
    c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14,  della  legge  4  novembre
2005, n. 230; 
    d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti  di
cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge,  e'  abrogato  il
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164. 
  13.  Fino  all'anno  2015  la  laurea  magistrale  o   equivalente,
unitamente ad un curriculum  scientifico  professionale  idoneo  allo
svolgimento  di  attivita'  di  ricerca,  e'  titolo  valido  per  la
partecipazione alle procedure  pubbliche  di  selezione  relative  ai
contratti di cui all'articolo 24. 
  14. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5,  comma
1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3,  lettera
b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
vigenti in materia. 
  15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122,  dopo  le  parole:  «compiti  ispettivi»  sono
aggiunte le seguenti: «e a  quella  effettuata  dalle  universita'  e
dagli  enti  di  ricerca  con  risorse  derivanti  da   finanziamenti
dell'Unione europea ovvero di soggetti privati». 
  16. All'articolo 2, comma 140,  lettera  b),  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, dopo le parole:  «e  le  relative  indennita'»
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che,  ferma
restando l'applicazione delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
collocamento a riposo,  la  carica  di  presidente  o  di  componente
dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino  al  compimento  del
settantesimo anno di eta'». 
  17. Nella prima tornata delle  procedure  di  abilitazione  di  cui
all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo  utile
a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di
cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f), in  relazione  a  uno
specifico   settore   concorsuale,    la    commissione    nazionale,
relativamente a tale settore,  e'  integralmente  composta  ai  sensi
della lettera h) del medesimo comma 3. 
  18. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ciascuna universita' destina tale somma per una quota  non
inferiore al 50 per cento all'assunzione di  ricercatori  e  per  una
quota non superiore al 20  per  cento  all'assunzione  di  professori
ordinari». 
  19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14,  e
8  della  presente  legge,   e   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011  e  di  50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto  del
Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  sono  indicati  criteri  e   modalita'   per
l'attuazione del presente comma  con  riferimento  alla  ripartizione
delle risorse  tra  gli  atenei  e  alla  selezione  dei  destinatari
dell'intervento secondo criteri di merito accademico  e  scientifico.
Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e
quanto a 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno  2012,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai
fini del bilancio  triennale  2010-2012,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  20. Agli studiosi  impegnati  all'estero  che  abbiano  svolto  per
chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del  programma
di rientro dei cervelli un periodo di  ricerca  e  di  docenza  nelle
universita' italiane, il servizio prestato e' riconosciuto per i  due
terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e  con  onere  a
carico del richiedente, ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui a  decorrere
dall'anno  2011,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
legge 19 ottobre 1999, n. 370. 
  21. Con decreto del Ministro, da emanare entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previo  parere
del CUN e del Consiglio nazionale per l'alta formazione  artistica  e
musicale (CNAM), sono disciplinate  le  modalita'  organizzative  per
consentire agli studenti  la  contemporanea  iscrizione  a  corsi  di
studio universitari e a corsi  di  studi  presso  i  conservatori  di
musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia  nazionale  di
danza. 
  22. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3,
lettera g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro  per
l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per  il  medesimo  anno
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo  22,
comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2011,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
medesima legge n. 370 del 1999. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.  Dall'attuazione  delle  rimanenti
disposizioni  della  presente  legge  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                dei Ministri 
 
                                Gelmini, Ministro dell'istruzione, 
                                dell'universita' e della ricerca 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'articolo 29: 
              -  Il  testo  del  comma  4,   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni dalla  legge  9  gennaio  2009,  n.  1,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «4. Per le procedure di valutazione comparativa per  il
          reclutamento dei professori universitari di I e  II  fascia
          della prima e della seconda sessione 2008,  le  commissioni
          giudicatrici  sono  composte  da  un  professore  ordinario
          nominato dalla facolta' che ha  richiesto  il  bando  e  da
          quattro professori ordinari sorteggiati  in  una  lista  di
          commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al
          settore  scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando,  in
          numero   triplo   rispetto   al   numero   dei   commissari
          complessivamente  necessari  nella  sessione.  L'elettorato
          attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari
          appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal
          sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori  che
          appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Ove
          il settore  sia  costituito  da  un  numero  di  professori
          ordinari pari  o  inferiore  al  necessario,  la  lista  e'
          costituita da tutti  gli  appartenenti  al  settore  ed  e'
          eventualmente   integrata   mediante   elezione,   fino   a
          concorrenza  del  numero  necessario,  da  appartenenti   a
          settori  affini.  Nell'ipotesi  in  cui   il   numero   dei
          professori     ordinari     appartenenti     al     settore
          scientifico-disciplinare oggetto del bando,  integrato  dai
          professori ordinari appartenenti  ai  settori  affini,  sia
          inferiore al triplo del  numero  dei  commissari  necessari
          nella sessione, si procede direttamente  al  sorteggio.  Si
          procede altresi' direttamente al sorteggio nell'ipotesi  in
          cui il  numero  dei  professori  ordinari  appartenenti  al
          settore  scientifico  disciplinare  oggetto  del  bando  e'
          inferiore a quattro. Il sorteggio e' effettuato in modo  da
          assicurare, ove possibile, che almeno  due  dei  commissari
          sorteggiati appartengano al  settore  disciplinare  oggetto
          del  bando.  Ciascun  commissario  puo',   ove   possibile,
          partecipare,  per  ogni  fascia  e  settore,  ad  una  sola
          commissione per ciascuna sessione.» 
              - La legge 3 luglio 1998, n. 210 recante: «Norme per il
          reclutamento dei ricercatori e dei professori  universitari
          di ruolo» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998,  n.
          155. 
              - Il comma 6, dell'articolo 1 della  legge  4  novembre
          2005, n. 230 e' il seguente: 
              «6. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge sono bandite per la copertura dei  posti  di
          professore ordinario e professore associato  esclusivamente
          le procedure di cui al comma  5,  lettera  a).  Sono  fatte
          salve le procedure di valutazione comparativa per posti  di
          professore e ricercatore gia' bandite alla data di  entrata
          in vigore  del  decreto  legislativo  di  attuazione  della
          delega di cui al comma 5  e,  comunque,  non  oltre  il  30
          giugno 2006, nel rispetto dei limiti  di  cui  all'articolo
          51, comma 4, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito
          di  procedure  gia'  espletate,  ovvero  i  cui  atti  sono
          approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di  cinque
          anni dal suo  conseguimento.  La  copertura  dei  posti  di
          professore ordinario e di  professore  associato  da  parte
          delle singole universita', mediante  chiamata  dei  docenti
          risultati  idonei,  tenuto  conto  anche   di   tutti   gli
          incrementi dei contingenti e di tutte le  riserve  previste
          dalle lettere a), b), c), d) ed e) del  comma  5,  deve  in
          ogni  caso  avvenire  nel  rispetto  dei  limiti  e   delle
          procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma  105,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311.» 
              -  Il  comma  2  dell'articolo  12  del   decreto-legge
          31dicembre 2007, n. 248 (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative e disposizioni urgenti in  materia
          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          dicembre 2007, n. 248, e' il seguente: 
              «2. In attesa della  definizione  ed  attuazione  della
          disciplina delle procedure di reclutamento  dei  professori
          universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre
          2009  continuano  ad  applicarsi,  relativamente   a   tale
          reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n.
          210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
          2000, n. 117;  gli  organi  accademici  delle  universita',
          nell'ambito delle rispettive  competenze,  possono  indire,
          entro  il  30  novembre  2008,  le  relative  procedure  di
          valutazione comparativa.» 
              - Il  testo  del  comma  16,  dell'articolo  4-bis  del
          decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
          materia di monitoraggio e  trasparenza  dei  meccanismi  di
          allocazione  della  spesa  pubblica,  nonche'  in   materia
          fiscale e di proroga di termini) convertito in  legge,  con
          modificazioni, dalla  L.  2  agosto  2008,  n.  129  e'  il
          seguente: 
              «16. All' articolo 12, comma 2,  del  decreto-legge  31
          dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2008, n.  31,  le  parole:  «fino  al  31
          dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  31
          dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008»  sono
          sostituite dalle seguenti: «entro  il  30  novembre  2008».
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'   articolo   66   del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112.  Alle  procedure
          indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'
          articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
          n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  marzo
          2005, n. 43.» 
              - Il comma 14, dell'articolo 1 della legge  4  novembre
          2005, n. 230 e' il seguente: 
              «14. Per svolgere attivita' di ricerca e  di  didattica
          integrativa  le   universita',   previo   espletamento   di
          procedure   disciplinate   con   propri   regolamenti   che
          assicurino la valutazione comparativa dei  candidati  e  la
          pubblicita' degli  atti,  possono  instaurare  rapporti  di
          lavoro subordinato  tramite  la  stipula  di  contratti  di
          diritto  privato  a  tempo  determinato  con  soggetti   in
          possesso del titolo di dottore di  ricerca  o  equivalente,
          conseguito in Italia o all'estero, o, per  le  facolta'  di
          medicina  e   chirurgia,   del   diploma   di   scuola   di
          specializzazione,   ovvero   con   possessori   di   laurea
          specialistica e magistrale o altri  studiosi,  che  abbiano
          comunque una elevata qualificazione  scientifica,  valutata
          secondo procedure stabilite dalle universita'. I  contratti
          hanno durata massima triennale e possono  essere  rinnovati
          per una durata complessiva  di  sei  anni.  Il  trattamento
          economico di tali  contratti,  rapportato  a  quello  degli
          attuali ricercatori confermati, e' determinato da  ciascuna
          universita' nei limiti delle compatibilita' di  bilancio  e
          tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito il Ministro per la funzione pubblica.  Il  possesso
          del  titolo  di  dottore  di  ricerca  o  del  diploma   di
          specializzazione, ovvero l'espletamento di un  insegnamento
          universitario mediante contratto stipulato ai  sensi  delle
          disposizioni vigenti alla data di entrata in  vigore  della
          presente   legge,   costituisce    titolo    preferenziale.
          L'attivita' svolta dai soggetti di cui  al  presente  comma
          costituisce    titolo     preferenziale     da     valutare
          obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione
          dei titoli. I contratti di cui al presente comma  non  sono
          cumulabili con gli assegni di ricerca di  cui  all'articolo
          51 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  per  i  quali
          continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.  Ai  fini
          dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa
          delle    universita',    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  deve  tenere  conto  del
          numero dei professori ordinari,  associati  e  aggregati  e
          anche del numero dei contratti di cui al presente comma.» 
              - Per il testo del comma 9, dell'articolo 1 della legge
          4 novembre 2005, n. 230 si veda nelle note all'articolo 5. 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n
          210 (Norme  per  il  reclutamento  dei  ricercatori  e  dei
          professori universitari di ruolo), pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 6 luglio 1998, n. 155 e' il seguente: 
              «Art. 3(Trasferimenti).  -  1.  I  regolamenti  di  cui
          all'articolo 1,  comma  2,  disciplinano  i  trasferimenti,
          assicurando  la  valutazione  comparativa   dei   candidati
          secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di
          pubblicita' della procedura,  nonche'  l'effettuazione  dei
          medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e  dopo
          tre  anni  accademici  di  loro  permanenza  in  una   sede
          universitaria,   anche   se   in   aspettativa   ai   sensi
          dell'articolo 13, primo comma,  numeri  da  1)  a  9),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382». 
              Si riporta il testo dell'articolo 14,  della  legge  18
          marzo  1958,  n.  311  (Norme  sullo  stato  giuridico   ed
          economico dei  professori  universitari),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 14. Il  professore  universitario,  con  l'inizio
          dell'anno accademico successivo a quello in cui  compie  il
          70° anno di eta', assume la qualifica di  professore  fuori
          ruolo,  ai  sensi  del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio  dello  Stato  26  ottobre   1947,   n.   1251,
          ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950,  n.
          498. 
              Ai  professori  di  cui   all'art.   19   del   decreto
          legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238  e'  data
          facolta' di chiedere il collocamento fuori ruolo,  a  norma
          del precedente comma. 
              Ai  fini  della  determinazione   del   numero   legale
          richiesto  per  la  validita'  delle  adunanze  del   Corpo
          accademico e del Consiglio di facolta', si tiene conto  del
          professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza. 
              Qualora la deliberazione debba essere adottata  con  la
          maggioranza  assoluta  dei  professori  «appartenenti  alla
          Facolta'», si tiene conto del professore fuori  ruolo  solo
          nel caso che intervenga all'adunanza.» 
              - L'articolo 4, della legge 30 novembre  1989,  n.  398
          (Norme  in  materia  di  borse  di  studio  universitarie),
          abrogato dalla presente legge, recava: «Borse di studio per
          attivita' di ricerca post-dottorato». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  della  legge  4
          novembre 2005,  n.  230,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1. - 1. L'universita', sede  della  formazione  e
          della trasmissione critica  del  sapere,  coniuga  in  modo
          organico ricerca  e  didattica,  garantendone  la  completa
          liberta'.  La  gestione  delle  universita'  si  ispira  ai
          principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli
          indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              2. I professori universitari  hanno  il  diritto  e  il
          dovere di svolgere attivita' di ricerca e di didattica, con
          piena liberta' di  scelta  dei  temi  e  dei  metodi  delle
          ricerche  nonche',  nel   rispetto   della   programmazione
          universitaria di cui all'articolo 1-ter  del  decreto-legge
          31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   31   marzo   2005,   n.   43,   dei   contenuti   e
          dell'impostazione   culturale   dei   propri    corsi    di
          insegnamento; i professori di materie  cliniche  esercitano
          altresi', senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  e  ferme  restando  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
          517,  funzioni  assistenziali  inscindibili  da  quelle  di
          insegnamento e  ricerca;  i  professori  esercitano  infine
          liberamente  attivita'  di  diffusione  culturale  mediante
          conferenze,   seminari,   attivita'    pubblicistiche    ed
          editoriali  nel  rispetto  del  mantenimento   dei   propri
          obblighi istituzionali. 
              3. Ai professori universitari compete la partecipazione
          agli organi accademici e agli organi  collegiali  ufficiali
          riguardanti   la   didattica,   l'organizzazione    e    il
          coordinamento  delle  strutture  didattiche  e  di  ricerca
          esistenti nella sede universitaria di appartenenza. 
              4. Il professore, a qualunque livello  appartenga,  nel
          periodo   dell'anno   sabbatico,    concesso    ai    sensi
          dell'articolo  17  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  e'  abilitato  senza
          restrizione  alcuna  alla  presentazione  di  richieste   e
          all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'. 
              5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina
          concernente il  reclutamento  dei  professori  universitari
          garantendo  una  selezione  adeguata  alla  qualita'  delle
          funzioni da svolgere, il Governo e' delegato  ad  adottare,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   nel   rispetto   dell'autonomia   delle
          istituzioni universitarie, uno o piu'  decreti  legislativi
          attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca bandisce, con proprio  decreto,  per  settori
          scientifico-disciplinari,    procedure    finalizzate    al
          conseguimento della idoneita' scientifica nazionale,  entro
          il 30 giugno di ciascun anno, distintamente  per  le  fasce
          dei  professori  ordinari  e  dei   professori   associati,
          stabilendo in particolare: 
              1) le modalita'  per  definire  il  numero  massimo  di
          soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica per
          ciascuna  fascia  e  per  settori  disciplinari   pari   al
          fabbisogno, indicato dalle universita', incrementato di una
          quota non superiore al 40 per cento, per cui  e'  garantita
          la relativa copertura  finanziaria  e  fermo  restando  che
          l'idoneita' non comporta diritto all'accesso alla  docenza,
          nonche'  le  procedure  e  i   termini   per   l'indizione,
          l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi,  da
          svolgere presso le universita', assicurando la  pubblicita'
          degli  atti  e  dei  giudizi  formulati  dalle  commissioni
          giudicatrici;  per  ciascun   settore   disciplinare   deve
          comunque essere bandito  almeno  un  posto  di  idoneo  per
          quinquennio per ciascuna fascia; 
              2) l'eleggibilita', ogni due anni, da parte di  ciascun
          settore   scientifico-disciplinare,   di   una   lista   di
          commissari nazionali, con opportune regole di non immediata
          rieleggibilita'; 
              3)  la  formazione  della   commissione   di   ciascuna
          valutazione  comparativa  mediante  sorteggio   di   cinque
          commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi  a  ciascuna
          commissione di valutazione sono posti a carico  dell'ateneo
          ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1); 
              4) la durata dell'idoneita' scientifica non superiore a
          quattro anni, e il limite di ammissibilita' ai giudizi  per
          coloro   che,   avendovi   partecipato,   non    conseguono
          l'idoneita'; 
              b)  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'   per
          riservare, nei giudizi  di  idoneita'  per  la  fascia  dei
          professori  ordinari,  una  quota  pari  al  25  per  cento
          aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera  a),
          numero 1), ai professori  associati  con  un'anzianita'  di
          servizio  non  inferiore  a  quindici  anni,  compreso   il
          servizio prestato come professore associato non confermato,
          maturata  nell'insegnamento  di  materie   ricomprese   nel
          settore  scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando   di
          concorso o in settori  affini,  con  una  priorita'  per  i
          settori scientifico-disciplinari che  non  abbiano  bandito
          concorsi negli ultimi cinque anni; 
              c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita'
          per la fascia dei professori  associati  e'  riservata  una
          quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto  al  contingente
          di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati
          stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai
          ricercatori confermati che abbiano svolto almeno  tre  anni
          di insegnamento  nei  corsi  di  studio  universitari.  Una
          ulteriore quota dell'1 per cento e'  riservata  ai  tecnici
          laureati gia' ammessi con riserva alla  terza  tornata  dei
          giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei  professori
          associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  e  non  valutati  dalle
          commissioni esaminatrici; 
              d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita'
          per la fascia dei professori associati di cui alla  lettera
          a), numero 1), l'incremento del numero massimo di  soggetti
          che possono conseguire l'idoneita' scientifica rispetto  al
          fabbisogno indicato dalle universita' e' pari  al  100  per
          cento del medesimo fabbisogno; 
              e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per
          la fascia dei professori ordinari di cui alla  lettera  a),
          numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti  che
          possono  conseguire  l'idoneita'  scientifica  rispetto  al
          fabbisogno indicato dalle universita' e' pari  al  100  per
          cento del medesimo fabbisogno (2). 
              6. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge sono bandite per la copertura dei  posti  di
          professore ordinario e professore associato  esclusivamente
          le procedure di cui al comma  5,  lettera  a).  Sono  fatte
          salve le procedure di valutazione comparativa per posti  di
          professore e ricercatore gia' bandite alla data di  entrata
          in vigore  del  decreto  legislativo  di  attuazione  della
          delega di cui al comma 5  e,  comunque,  non  oltre  il  30
          giugno 2006, nel rispetto dei limiti  di  cui  all'articolo
          51, comma 4, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito
          di  procedure  gia'  espletate,  ovvero  i  cui  atti  sono
          approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di  cinque
          anni dal suo  conseguimento.  La  copertura  dei  posti  di
          professore ordinario e di  professore  associato  da  parte
          delle singole universita', mediante  chiamata  dei  docenti
          risultati  idonei,  tenuto  conto  anche   di   tutti   gli
          incrementi dei contingenti e di tutte le  riserve  previste
          dalle lettere a), b), c), d) ed e) del  comma  5,  deve  in
          ogni  caso  avvenire  nel  rispetto  dei  limiti  e   delle
          procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma  105,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 (3). 
              7. Per la  copertura  dei  posti  di  ricercatore  sono
          bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui  alla
          legge 3  luglio  1998,  n.  210.  In  tali  procedure  sono
          valutati come titoli preferenziali il dottorato di  ricerca
          e  le  attivita'  svolte  in  qualita'  di   assegnisti   e
          contrattisti ai sensi  dell'articolo  51,  comma  6,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, di  borsisti  postdottorato
          ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398,  nonche'  di
          contrattisti ai sensi del comma 14 del  presente  articolo.
          L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai  sensi
          del presente comma e'  subordinata  ai  medesimi  limiti  e
          procedure previsti dal comma 6 per la copertura  dei  posti
          di professore ordinario e associato. 
              8. (abrogato) 
              9.  Nell'ambito  delle   relative   disponibilita'   di
          bilancio, le universita' possono procedere  alla  copertura
          di  posti  di  professore  ordinario  e  associato   e   di
          ricercatore   mediante   chiamata   diretta   di   studiosi
          stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca  o
          insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
          che ricoprono  una  posizione  accademica  equipollente  in
          istituzioni universitarie estere, ovvero che  abbiano  gia'
          svolto  per  chiamata  diretta  autorizzata  dal  Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          nell'ambito  del  programma  di  rientro  dei  cervelli  un
          periodo di almeno tre anni di ricerca e  di  docenza  nelle
          universita' italiane  e  conseguito  risultati  scientifici
          congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
          chiamata. A tali fini le universita'  formulano  specifiche
          proposte al Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla
          nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale.
          Nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio,  le
          universita' possono altresi' procedere alla  copertura  dei
          posti di professore ordinario mediante chiamata diretta  di
          studiosi  di  chiara  fama.  A  tal  fine  le   universita'
          formulano specifiche proposte al Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
          il  nulla  osta  alla  nomina,   previo   parere   di   una
          commissione,   nominata   dal    Consiglio    universitario
          nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti
          al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
          e' proposta la chiamata. Il rettore, con  proprio  decreto,
          dispone  la  nomina  determinando  la  relativa  classe  di
          stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio
          e di valutazioni di merito (4). 
              9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non  devono
          derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica (5). 
              10. (abrogato) 
              11. (abrogato) 
              12.  Le  universita'   possono   realizzare   specifici
          programmi di ricerca sulla base di convenzioni con  imprese
          o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati,  che
          prevedano anche l'istituzione temporanea, per  periodi  non
          superiori a sei anni, con oneri  finanziari  a  carico  dei
          medesimi soggetti, di posti di professore straordinario  da
          coprire mediante conferimento  di  incarichi  della  durata
          massima di tre anni, rinnovabili sulla base  di  una  nuova
          convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita'  per
          la fascia dei professori ordinari,  ovvero  a  soggetti  in
          possesso   di   elevata   qualificazione   scientifica    e
          professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto,
          per il periodo  di  durata  del  rapporto,  il  trattamento
          giuridico  ed  economico  dei   professori   ordinari   con
          eventuali  integrazioni  economiche,  ove  previste   dalla
          convenzione.  I  soggetti  non  possessori   dell'idoneita'
          nazionale non possono partecipare al processo di formazione
          delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3),
          ne' farne parte, e sono esclusi  dall'elettorato  attivo  e
          passivo per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e
          di rettore. Le  convenzioni  definiscono  il  programma  di
          ricerca,  le  relative  risorse  e  la  destinazione  degli
          eventuali utili  netti  anche  a  titolo  di  compenso  dei
          soggetti che hanno partecipato al programma. 
              13. Le universita' possono  stipulare  convenzioni  con
          imprese o fondazioni,  o  con  altri  soggetti  pubblici  o
          privati, con oneri finanziari posti a carico dei  medesimi,
          per realizzare programmi di ricerca affidati  a  professori
          universitari, con definizione del loro compenso  aggiuntivo
          a  valere  sulle  medesime  risorse  finanziarie  e   senza
          pregiudizio per il loro status giuridico ed economico,  nel
          rispetto degli impegni di istituto. 
              14. (abrogato) 
              15. Il conseguimento dell'idoneita' scientifica di  cui
          al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante  la
          partecipazione ai concorsi  per  l'accesso  alla  dirigenza
          pubblica secondo i criteri e  le  modalita'  stabiliti  con
          decreto del Ministro per la funzione pubblica,  sentito  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          ed e' titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano
          la valutazione dei titoli. 
              16.   Resta   fermo,   secondo   l'attuale    struttura
          retributiva,  il  trattamento  economico   dei   professori
          universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
          pieno  ovvero  a  tempo  definito.  Tale   trattamento   e'
          correlato all'espletamento delle attivita'  scientifiche  e
          all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto
          a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
          cui 120 di didattica frontale, e per il  rapporto  a  tempo
          definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di  cui
          80 di didattica frontale.  Le  ore  di  didattica  frontale
          possono variare sulla base dell'organizzazione didattica  e
          della  specificita'  e   della   diversita'   dei   settori
          scientifico-disciplinari e del  rapporto  docenti-studenti,
          sulla base di parametri definiti con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   Ai
          professori  a  tempo  pieno  e'  attribuita  una  eventuale
          retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita'  di
          bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di  attivita'
          di ricerca, didattica e gestionale,  oggetto  di  specifico
          incarico, nonche' in  relazione  ai  risultati  conseguiti,
          secondo i criteri e le modalita' definiti con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentiti il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il
          Ministro per la funzione pubblica. Per il personale  medico
          universitario,  in  caso  di  svolgimento  delle  attivita'
          assistenziali per conto del Servizio  sanitario  nazionale,
          resta fermo lo  speciale  trattamento  aggiuntivo  previsto
          dalle vigenti disposizioni. 
              17. Per i  professori  ordinari  e  associati  nominati
          secondo le disposizioni  della  presente  legge  il  limite
          massimo di eta' per il collocamento a riposo e' determinato
          al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il
          settantesimo anno di eta', ivi compreso il biennio  di  cui
          all'articolo 16 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 503,  e  successive  modificazioni,  ed  e'  abolito  il
          collocamento fuori ruolo per limiti di eta'. 
              18. I professori di materie cliniche in  servizio  alla
          data di entrata in vigore della presente  legge  mantengono
          le   proprie   funzioni   assistenziali    e    primariali,
          inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad  esse
          complementari, fino al  termine  dell'anno  accademico  nel
          quale si e' compiuto il settantesimo anno  di  eta',  ferma
          restando  l'applicazione  dell'articolo  16   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,   e   successive
          modificazioni. 
              19. I professori,  i  ricercatori  universitari  e  gli
          assistenti ordinari del ruolo ad  esaurimento  in  servizio
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in
          godimento,  ivi  compreso  l'assegno  aggiuntivo  di  tempo
          pieno. I professori possono optare per il regime di cui  al
          presente  articolo  e  con   salvaguardia   dell'anzianita'
          acquisita. 
              20. Per tutto il periodo di  durata  dei  contratti  di
          diritto privato di cui al  comma  14,  i  dipendenti  delle
          amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza
          assegni  ne'   contribuzioni   previdenziali,   ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione  e'
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza
          assegni ne' contributi previdenziali. 
              21.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto  con
          i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e
          delle politiche sociali, sono definite specifiche modalita'
          per favorire l'ingresso in Italia dei  cittadini  stranieri
          non appartenenti all'Unione europea  chiamati  a  ricoprire
          posti di professore ordinario  e  associato  ai  sensi  dei
          commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli  incarichi  di
          cui ai commi 10 e 12. 
              22. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  dei
          decreti  legislativi  di  cui  al  comma  5  sono  abrogati
          l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,  e  gli
          articoli  1  e  2  della  legge  3  luglio  1998,  n.  210.
          Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione
          degli articoli 1 e 2 della legge n. 210  del  1998  decorre
          dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate  a  compimento
          le procedure in atto alla predetta data. 
              23. I decreti  legislativi  di  cui  al  comma  5  sono
          adottati  su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per le conseguenze di carattere  finanziario,  da
          rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione  dei
          relativi  schemi.   Decorso   tale   termine,   i   decreti
          legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli
          schemi di decreto  legislativo  deve  essere  corredato  da
          relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter,  comma  2,
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. 
              24. Ulteriori disposizioni  correttive  ed  integrative
          dei decreti legislativi di cui al comma  5  possono  essere
          adottate, con il rispetto degli stessi principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse procedure,  entro  diciotto  mesi
          dalla data della loro entrata in vigore. 
              25. Dall'attuazione delle disposizioni  della  presente
          legge non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. > > 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51, della  legge  .
          27 dicembre 1997, n. 449  (Misure  per  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica)  Pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  30
          dicembre 1997, n. 302, S.O., come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 51 (Universita'  e  ricerca).  -  1.  Il  sistema
          universitario concorre alla realizzazione  degli  obiettivi
          di finanza pubblica per il triennio  1998-2000,  garantendo
          che il fabbisogno finanziario,  riferito  alle  universita'
          statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai
          dipartimenti ed a tutti  gli  altri  centri  con  autonomia
          finanziaria e contabile, da esso complessivamente  generato
          nel 1998 non sia superiore a quello rilevato  a  consuntivo
          per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
          quello   dell'anno   precedente   maggiorato   del    tasso
          programmato di inflazione. Il Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente
          alla determinazione del fabbisogno finanziario  programmato
          per ciascun ateneo, sentita la  Conferenza  permanente  dei
          rettori delle universita'  italiane,  tenendo  conto  degli
          obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
          e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale  sistema
          universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le
          aggiuntive  esigenze  di  fabbisogno  finanziario  per  gli
          insediamenti universitari previsti dall'articolo 9,  D.P.R.
          30 dicembre 1995 , pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          50 del 29 febbraio 1996. 
              2. Il Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  l'Agenzia
          spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
          l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
          nuove tecnologie, l'energia e  l'ambiente  concorrono  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il
          triennio 19982000, garantendo che il fabbisogno finanziario
          da  essi  complessivamente  generato  nel  1998   non   sia
          superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni  1999  e
          2000  non  sia  superiore  a  quello  dell'anno  precedente
          maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          sentiti  i  Ministri  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, procede annualmente  alla  determinazione
          del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente. 
              3. Le disposizioni di cui  agli  articoli  7  e  9  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , sono  estese  a
          partire dal  1°  gennaio  1999  alle  universita'  statali,
          sentita  la  Conferenza  permanente   dei   rettori   delle
          universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica  determina,  con  proprio
          decreto, le  modalita'  operative  per  l'attuazione  delle
          disposizioni predette. 
              4. Le spese fisse e obbligatorie per  il  personale  di
          ruolo delle universita' statali non possono eccedere il  90
          per cento  dei  trasferimenti  statali  sul  fondo  per  il
          finanziamento ordinario. Nel  caso  dell'Universita'  degli
          studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti  per
          il funzionamento erogati ai sensi  della  legge  14  agosto
          1982, n. 590 . Le universita' nelle quali la spesa  per  il
          personale di ruolo abbia ecceduto nel  1997  e  negli  anni
          successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
          di personale di ruolo il cui  costo  non  superi,  su  base
          annua, il 35 per cento delle  risorse  finanziarie  che  si
          rendano disponibili per le cessazioni dal  ruolo  dell'anno
          di riferimento.  Tale  disposizione  non  si  applica  alle
          assunzioni derivanti  dall'espletamento  di  concorsi  gia'
          banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane  operativa
          sino a che la spesa per il personale  di  ruolo  ecceda  il
          limite previsto dal presente comma. 
              5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge  24  dicembre
          1993, n. 537 , dopo le parole: «a  standard  dei  costi  di
          produzione per studente» sono inserite le seguenti: « ,  al
          minore valore percentuale della quota relativa  alla  spesa
          per il personale di ruolo sul fondo  per  il  finanziamento
          ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo
          5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , nonche' il comma 1
          dell'articolo 6 della legge 18 marzo  1989,  n.  118  .  Le
          universita' statali definiscono e modificano  gli  organici
          di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal
          1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori
          astronomici,  astrofisici  e  vesuviano  si  applicano,  in
          materia  di  organici  e  di  vincoli   all'assunzione   di
          personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni  di  cui
          al presente articolo. 
              6. (abrogato) 
              7. Ai fini dell'applicazione della presente legge,  per
          enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono
          i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,  n.  593  ,  e
          successive modificazioni e  integrazioni,  nonche'  l'ENEA.
          All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di  cui
          ai commi 2 e 6 del presente articolo,  fatto  salvo  quanto
          disposto dall'articolo 5. 
              8. (omissis). 
              9. A partire dall'anno 1998, il  Ministro  del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica  su  proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica trasferisce, con  proprio  decreto,  all'unita'
          previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo  7520,
          dello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  al  fine   di
          costituire, insieme alle risorse ivi gia'  disponibili,  un
          Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca  di  interesse
          strategico, da  assegnare  al  finanziamento  di  specifici
          progetti,  un  importo   opportunamente   differenziato   e
          comunque non superiore al 5 per cento di ogni  stanziamento
          di bilancio autorizzato  o  da  autorizzare  a  favore  del
          Consiglio nazionale delle ricerche,  dell'Agenzia  spaziale
          italiana,  dell'Istituto  nazionale  di  fisica   nucleare,
          dell'Istituto   nazionale   di   fisica   della    materia,
          dell'Osservatorio  geofisico   sperimentale,   del   Centro
          italiano ricerche  aerospaziali,  dell'Ente  per  le  nuove
          tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale  per
          la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della  legge  25
          ottobre 1968, n. 1089  ,  nonche'  delle  disponibilita'  a
          valere  sulle   autorizzazioni   di   spesa   di   cui   al
          decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488.  Il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  con  proprio  decreto   emanato   dopo   aver
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari, determina le  priorita'  e  le  modalita'  di
          impiego del Fondo per specifici progetti. 
              10. L'aliquota prevista dal  comma  4  dell'articolo  1
          della legge 25 giugno 1985, n. 331 , e la riserva di cui al
          comma 8 dell'articolo 7 della legge 22  dicembre  1986,  n.
          910  ,  sono   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. > > 
              - Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 abrogato
          dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore dei regolamenti di cui all'art. 16,comma 2,  recava:
          «Riordino della disciplina del reclutamento dei  professori
          universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della  L.  4
          novembre 2005, n. 230» ed e' pubblicato nella Gazz. Uff.  3
          maggio 2006, n. 101. 
              - Si riporta il testo del comma  12,  dell'articolo  6,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente legge: 
              «12. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi  e
          a quella effettuata  dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca con risorse derivanti da finanziamenti  dell'Unione
          europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto le diarie per  le
          missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
          248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non  si
          applica alle missioni internazionali di  pace  e  a  quelle
          comunque effettuate dalle Forze  di  polizia,  dalle  Forze
          armate e dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Con
          decreto del Ministero degli affari esteri di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
          le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
          vitto e alloggio per il  personale  inviato  all'estero.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto gli articoli 15 della legge 18  dicembre  1973,  n.
          836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.  417  e  relative
          disposizioni di attuazione, non si applicano  al  personale
          contrattualizzato di cui  al  D.Lgs.  n.  165  del  2001  e
          cessano di avere effetto  eventuali  analoghe  disposizioni
          contenute nei contratti collettivi.» 
              - Si riporta il testo del comma 140,  dell'articolo  2,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «140. Con regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
          previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
          sono disciplinati: 
              a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,  secondo
          principi di imparzialita', professionalita', trasparenza  e
          pubblicita'  degli  atti,  e  di  autonomia  organizzativa,
          amministrativa  e   contabile,   anche   in   deroga   alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; 
              b) la nomina e  la  durata  in  carica  dei  componenti
          dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
          stranieri, e le relative indennita', prevedendo che,  ferma
          restando  l'applicazione  delle  disposizioni  vigenti   in
          materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o
          di componente dell'organo direttivo puo'  essere  ricoperta
          fino al compimento del settantesimo anno di eta'.» 
              Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo  66  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
          fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,  comma  105,
          della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,
          per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite  di
          un  contingente  corrispondente  ad  una  spesa   pari   al
          cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
          indeterminato   complessivamente   cessato   dal   servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  50  per   cento
          all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
          al 20 per  cento  all'assunzione  di  professori  ordinari.
          Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
          quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli
          Istituti  di  istruzione   universitaria   ad   ordinamento
          speciale. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori
          per i concorsi di cui  all'articolo  1,  comma  648,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse
          residue previste dal predetto articolo 1,  comma  650.  Nei
          limiti previsti dal presente comma e' compreso, per  l'anno
          2009,  anche  il  personale   oggetto   di   procedure   di
          stabilizzazione  in  possesso  degli  specifici   requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente.  Nei  confronti  delle
          universita' per l'anno 2012 si applica quanto disposto  dal
          comma 9. Le limitazioni di cui al  presente  comma  non  si
          applicano alle assunzioni di  personale  appartenente  alle
          categorie protette. In  relazione  a  quanto  previsto  dal
          presente  comma,  l'autorizzazione   legislativa   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, concernente il  fondo  per  il  finanziamento
          ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni  di
          euro per l'anno 2009, di 190 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, di 316 milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  di  417
          milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2013.» 
              - Il testo dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge
          31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e' il seguente: 
              «21. I meccanismi di  adeguamento  retributivo  per  il
          personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  cosi'  come
          previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,  n.
          448, non si applicano  per  gli  anni  2011,  2012  e  2013
          ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
          successivi recuperi. Per le categorie di personale  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165  e  successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un
          meccanismo di progressione automatica degli  stipendi,  gli
          anni 2011, 2012  e  2013  non  sono  utili  ai  fini  della
          maturazione  delle  classi  e  degli  scatti  di  stipendio
          previsti dai rispettivi ordinamenti. Per  il  personale  di
          cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n.  165  e  successive  modificazioni  le  progressioni  di
          carriera comunque denominate eventualmente  disposte  negli
          anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,
          ai  fini  esclusivamente  giuridici.   Per   il   personale
          contrattualizzato  le  progressioni  di  carriera  comunque
          denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
          negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i  predetti
          anni, ai fini esclusivamente giuridici.» 
              - Il comma 2, dell'articolo 17  della  legge  7  agosto
          1990,  n.245  (Norme  sul  piano  triennale   di   sviluppo
          dell'universita' e per l'attuazione del piano  quadriennale
          1986-1990) e' il seguente: 
              «2. Per gli anni 1990-1992 la spesa e' determinata, per
          la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno  1990,
          lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni
          per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale  in  lire
          50.000 milioni per l'anno 1990, lire  130.000  milioni  per
          l'anno 1991 e lire  150.000  milioni  per  l'anno  1992.  A
          decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente di parte
          corrente e di parte capitale, sono determinate dalla  legge
          finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c),
          della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come   sostituito
          dall'articolo 5 della legge  23  agosto  1988,  n.  362.  A
          decorrere  dal  1996  le  quote  di  spesa   annuali   sono
          determinate dalla legge finanziaria ai sensi della  lettera
          d) del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge  n.  468
          del 1978.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, della  legge  19
          ottobre 1999, n.370 (Disposizioni in materia di universita'
          e di ricerca scientifica e tecnologica): 
              «Art.   5.   Assegni   di   ricerca   e    scuole    di
          specializzazione. 
              1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo  di  lire
          33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire  38,5  miliardi  per
          l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a  decorrere  dall'anno
          2001, per il cofinanziamento  di  importi  destinati  dagli
          atenei all'attivazione  di  assegni  di  ricerca  ai  sensi
          dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449. L'importo e' ripartito secondo criteri determinati con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, tenendo conto delle esigenze  di
          potenziamento dell'attivita' di ricerca delle  universita'.
          I medesimi  decreti  prevedono  altresi'  le  modalita'  di
          controllo  sistematico   e   di   verifica   dell'effettiva
          attivazione degli assegni. Alla  scadenza  del  termine  di
          durata dell'assegno, apposite commissioni  istituite  dagli
          atenei formulano  un  giudizio  sull'attivita'  di  ricerca
          svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo. 
              2. E' autorizzata la spesa di  lire  7,7  miliardi  per
          l'anno 2000 e di  lire  8  miliardi  per  l'anno  2001,  da
          ripartire tra gli atenei  come  contributi  alle  spese  di
          funzionamento  delle  scuole  di  specializzazione  per  le
          professioni legali  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
          legislativo 17  novembre  1997,  n.  398,  con  i  medesimi
          criteri  adottati   nei   provvedimenti   attuativi   della
          programmazione del sistema universitario 1998-2000. 
              3. E' autorizzata la  spesa  di  lire  2  miliardi  per
          l'anno 2000 e di  lire  2  miliardi  per  l'anno  2001,  da
          ripartire tra  gli  atenei  che  gestiscono  le  scuole  di
          specializzazione per la formazione degli insegnanti.»