Art. 29 
 
                         Certificati bianchi 
 
  1. Al fine di rendere  coerente  con  la  strategia  complessiva  e
razionalizzare  il   sistema   dei   certificati   bianchi,   con   i
provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115: 
    a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in capo  alle
imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo  16,  comma  4,  del
decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,  si  raccordano  agli
obiettivi nazionali relativi all'efficienza energetica; 
    b) e' disposto il passaggio al GSE dell'attivita' di gestione del
meccanismo di certificazione relativo ai certificati  bianchi,  ferme
restando le  competenze  del  GME  sull'attivita'  di  emissione  dei
certificati bianchi e sulla gestione del registro e della  borsa  dei
medesimi certificati bianchi; 
    c)  sono  approvate  almeno  15  nuove   schede   standardizzate,
predisposte dall'ENEA-UTEE secondo quanto stabilito dall'articolo 30,
comma 1; 
    d) e' raccordato il periodo di diritto ai certificati con la vita
utile dell'intervento; 
    e) sono individuate modalita' per ridurre tempi e adempimenti per
l'ottenimento dei certificati; 
    f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del  contributo
tariffario per i  costi  sostenuti  dai  soggetti  obbligati  per  il
conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria  posti
a loro carico. 
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  meccanismo  dei   certificati
bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei  trasporti  attraverso
le schede di cui all'articolo 30 sono equiparati a  risparmi  di  gas
naturale. 
  3. I  risparmi  di  energia  realizzati  attraverso  interventi  di
efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale  individuati
nelle schede di cui  all'articolo  30  concorrono  al  raggiungimento
degli obblighi in  capo  alle  imprese  di  distribuzione.  Per  tali
interventi non sono rilasciabili certificati bianchi. 
  4. Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile
1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto  legislativo
8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle
norme applicabili alla data di entrata  in  esercizio  dell'impianto,
hanno diritto, qualora non accedano ai  certificati  verdi  ne'  agli
incentivi definiti in attuazione dell'articolo 30,  comma  11,  della
legge n. 23 luglio 2009, n. 99, a un incentivo pari al 30% di  quello
definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque  anni
a decorrere dall'entrata in vigore del  decreto  di  definizione  del
predetto incentivo, purche', in  ciascuno  degli  anni  del  predetto
periodo, continuino ad  essere  cogenerativi  ai  sensi  delle  norme
applicabili alla data di entrata in esercizio. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 115: 
              "Art. 7. Certificati bianchi 
              1. Fatto salvo quanto  stabilito  dall'articolo  6  del
          decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, sentito, per i profili  di  competenza,  il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali e  d'intesa
          con la Conferenza unificata: 
              a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi  in
          capo alle imprese di distribuzione di cui  all'articolo  9,
          comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  e
          all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
          2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali di cui
          all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di  quanto  stabilito
          dalla lettera b); 
              b) sono gradualmente introdotti,  tenendo  conto  dello
          stato di sviluppo del mercato della vendita di energia,  in
          congruenza con gli obiettivi di cui all'articolo  3,  comma
          1, e agli obblighi di cui  alla  lettera  a),  obblighi  di
          risparmio energetico in capo alle societa'  di  vendita  di
          energia al dettaglio; 
              c) sono stabilite le modalita' con cui  i  soggetti  di
          cui alle lettere a) e b) assolvono ai  rispettivi  obblighi
          acquistando in tutto o  in  parte  l'equivalente  quota  di
          certificati bianchi; 
              d) sono approvate le modalita'  con  cui  l'Unita'  per
          l'efficienza  energetica   provvede   a   quanto   disposto
          dall'articolo 4, comma 4, lettera c); 
              e) sono aggiornati i requisiti dei  soggetti  ai  quali
          possono essere rilasciati i certificati  bianchi,  nonche',
          in conformita' a quanto  previsto  dall'allegato  III  alla
          direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed
          interventi  ammissibili  ai   fini   dell'ottenimento   dei
          certificati bianchi. 
              2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al
          comma 1, nonche' dei provvedimenti di cui  all'articolo  4,
          comma  3,  si  applicano  i   provvedimenti   normativi   e
          regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma  1,
          del  decreto  legislativo  16  marzo   1999,   n.   79,   e
          dell'articolo 16,  comma  4,  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164. 
              3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di  cui  al
          presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse
          dall'elettricita'  e  dal  gas   naturale   non   destinate
          all'impiego per autotrazione e' equiparato al risparmio  di
          gas naturale. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede alla individuazione  delle  modalita'  con  cui  i
          costi  sostenuti  per   la   realizzazione   dei   progetti
          realizzati secondo le disposizioni del  presente  articolo,
          nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano
          copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  approva  le
          regole di funzionamento del  mercato  e  delle  transazioni
          bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte  dalla
          Societa' Gestore del mercato elettrico, nonche' verifica il
          rispetto delle regole da parte dei  soggetti  di  cui  alla
          lettera e) del comma 1 ed il conseguimento  degli  obblighi
          da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a)  e  b),
          applicando,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  le
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dall'articolo
          2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre  1995,  n.
          481." 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  1,  del
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: 
              "Art. 9. L'attivita' di distribuzione. 
              1.  Le  imprese  distributrici   hanno   l'obbligo   di
          connettere alle  proprie  reti  tutti  i  soggetti  che  ne
          facciano richiesta, senza compromettere la continuita'  del
          servizio e purche'  siano  rispettate  le  regole  tecniche
          nonche'  le  deliberazioni   emanate   dall'Autorita'   per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  in  materia  di  tariffe,
          contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ivi
          comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa'
          cooperative  di   produzione   e   distribuzione   di   cui
          all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre  1962,  n.
          1643, continuano a svolgere il  servizio  di  distribuzione
          sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con
          gli stessi provvedimenti sono  individuati  i  responsabili
          della gestione, della manutenzione e, se necessario,  dello
          sviluppo  delle  reti  di  distribuzione  e  dei   relativi
          dispositivi di interconnessione, che  devono  mantenere  il
          segreto  sulle  informazioni  commerciali   riservate;   le
          concessioni prevedono, tra l'altro,  misure  di  incremento
          dell'efficienza energetica  degli  usi  finali  di  energia
          secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto." 
              - si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  4,  del
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164: 
              "4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio
          energetico e lo  sviluppo  delle  fonti  rinnnovabili.  Gli
          obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza  con
          gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi
          di  valutazione   dell'ottenimento   dei   risultati   sono
          individuati con decreto del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, di concerto con  il  Ministro
          dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da  emanare
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
          raggiungimento,  utilizzando  anche  lo   strumento   della
          remunerazione  delle  iniziative  di   cui   al   comma   4
          dell'articolo 23, nel cui rispetto operano  le  imprese  di
          distribuzione,  sono  determinati  con   provvedimenti   di
          pianificazione energetica regionale, sentiti gli  organismi
          di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza
          unificata  e'  verificata  annualmente  la  coerenza  degli
          obiettivi regionali con quelli nazionali." 
              - per il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - si riporta il testo dell'articolo 30, comma 11, della
          legge n. 23 luglio 2009, n. 99: 
              "11.  Il   regime   di   sostegno   previsto   per   la
          cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo  periodo
          del comma 1 dell' articolo  6  del  decreto  legislativo  8
          febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per  un  periodo  non
          inferiore a dieci anni, limitatamente  alla  nuova  potenza
          entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore  del
          medesimo  decreto   legislativo,   a   seguito   di   nuova
          costruzione  o   rifacimento   nonche'   limitatamente   ai
          rifacimenti di impianti esistenti. Il  medesimo  regime  di
          sostegno  e'  riconosciuto  sulla  base  del  risparmio  di
          energia   primaria,   anche   con   riguardo    all'energia
          autoconsumata sul sito di produzione,  assicurando  che  il
          valore economico dello stesso regime  di  sostegno  sia  in
          linea con quello riconosciuto nei principali  Stati  membri
          dell'Unione  europea  al  fine  di  perseguire  l'obiettivo
          dell'armonizzazione   ed    evitare    distorsioni    della
          concorrenza.  Con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da emanare entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, sono definiti i  criteri  e
          le modalita' per il riconoscimento dei benefici di  cui  al
          presente comma, nonche', con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          adottare entro la medesima data, dei benefici di  cui  all'
          articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
          garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti."