Art. 29 
 
 
Efficienza produttiva del  risarcimento  diretto  e  risarcimento  in
                           forma specifica 
 
  1. Nell'ambito del sistema  di  risarcimento  diretto  disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.209,  i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali
vengono  definite  le  compensazioni  tra  compagnie  sono  calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l'individuazione delle frodi. 
  2. In alternativa ai  risarcimenti  per  equivalente,  e'  facolta'
delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in
forma specifica. In questo caso, se il risarcimento  e'  accompagnato
da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non  inferiore  ai
due anni per tutte le  parti  non  soggette  a  usura  ordinaria,  il
risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.