Art. 29 

 

				 
                  Pubblicazione delle informazioni 

 
  1. L'articolo 37 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 37 (Pubblicazione delle informazioni). - 1.  Le  informazioni
pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di  diritti
amministrativi  e  contributi  e  sulle  decisioni   attinenti   alle
autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare
strutture  sono  pubblicate,  a  seconda  dei  casi,  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui  siti  Internet  delle
autorita' competenti  e  sono  debitamente  aggiornate,  in  modo  da
consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.".