Art. 29 (L)
Responsabilita'   del   titolare   del  permesso  di  costruire,  del
committente,  del  costruttore  e  del  direttore dei lavori, nonche'
anche  del  progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio
attivita'  (legge  28 febbraio  1985,  n.  47,  art. 6; decreto-legge
23 aprile  1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in
legge  21 giugno  1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993,   n.   493;   decreto   legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,
                         articoli 107 e 109)

  1. Il  titolare  del  permesso  di  costruire,  il committente e il
costruttore  sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme
contenute  nel  presente  capo,  della  conformita'  delle opere alla
normativa  urbanistica,  alle previsioni di piano nonche', unitamente
al  direttore  dei  lavori,  a  quelle  del permesso e alle modalita'
esecutive  stabilite  dal  medesimo.  Essi  sono, altresi', tenuti al
pagamento  delle  sanzioni  pecuniarie  e solidalmente alle spese per
l'esecuzione   in   danno,   in   caso  di  demolizione  delle  opere
abusivamente   realizzate,   salvo   che  dimostrino  di  non  essere
responsabili dell'abuso.
  2. Il  direttore  dei  lavori  non  e'  responsabile  qualora abbia
contestato  agli  altri soggetti la violazione delle prescrizioni del
permesso  di  costruire,  con  esclusione  delle  varianti  in  corso
d'opera,  fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale  contemporanea  e  motivata  comunicazione  della violazione
stessa.  Nei  casi  di  totale difformita' o di variazione essenziale
rispetto  al  permesso  di  costruire,  il  direttore dei lavori deve
inoltre  rinunziare  all'incarico  contestualmente alla comunicazione
resa  al  dirigente.  In  caso  contrario  il  dirigente  segnala  al
consiglio  dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in
cui  e'  incorso  il  direttore  dei  lavori,  che  e'  passibile  di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
  3. Per  le  opere  realizzate  dietro  presentazione di denuncia di
inizio  attivita',  il  progettista  assume  la  qualita'  di persona
esercente  un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli
359  e  481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere
nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne
da'    comunicazione   al   competente   ordine   professionale   per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
 
          Note all'art. 29:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 359 e 481 del
          codice penale:
              "Art.  359  (Persone  esercenti un servizio di pubblica
          necessita). - Agli effetti della legge penale, sono persone
          che esercitano un servizio di pubblica necessita':
                1) i  privati  che  esercitano  professioni forensi o
          sanitarie,  o  altre  professioni  il cui esercizio sia per
          legge  vietato senza una speciale abilitazione dello Stato,
          quando  dell'opera  di  essi  il  pubblico  sia  per  legge
          obbligato a valersi;
                2) i   privati  che,  non  esercitando  una  pubblica
          funzione,  ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un
          servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto
          della pubblica amministrazione".
              "Art.  481 (Falsita' ideologica in certificati commessa
          da  persone esercenti un servizio di pubblica necessita). -
          Chiunque,  nell'esercizio  di  una  professione sanitaria o
          forense,  o  di  un  altro servizio di pubblica necessita',
          attesta  falsamente,  in  un  certificato,  fatti dei quali
          l'atto  e' destinato a provare la verita', e' punito con la
          reclusione  fino a un anno o con la multa da lire centomila
          a un milione.
              Tali  pene  si  applicano congiuntamente se il fatto e'
          commesso a scopo di lucro".