Art. 29.
       (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)

   1.  Le  pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, nonche' gli enti
finanziati  direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello
Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:

a) acquistare  sul  mercato  i  servizi,  originariamente prodotti al
   proprio  interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di
   gestione;
b) costituire,  nel  rispetto delle condizioni di economicita' di cui
   alla  lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo
   svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire   a   soggetti   di  diritto  privato  gia'  esistenti,
   attraverso  gara  pubblica,  ovvero  con adesione alle convenzioni
   stipulate  ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
   n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge
   23  dicembre  2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla
   lettera b).

   2.  Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere
a  forme  di  autofinanziamento  al  fine di ridurre progressivamente
l'entita'  degli  stanziamenti  e dei trasferimenti pubblici a carico
del  bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla
cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da
parte degli utenti del servizio.
   3.  Ai  trasferimenti  di beni effettuati a favore dei soggetti di
diritto  privato,  costituiti  ai  sensi  del comma 1, lettera b), si
applica  il  regime  tributario  agevolato  previsto dall'articolo 90
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   4.  Al  comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le  parole:  "tremila  abitanti"  sono  sostituite dalle seguenti:
   "cinquemila abitanti";
b) le   parole:   "che  riscontrino  e  dimostrino  la  mancanza  non
   rimediabile   di   figure  professionali  idonee  nell'ambito  dei
   dipendenti," sono soppresse.

   5.  Con  regolamento,  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  interessato e con il Ministro per la funzione pubblica,
si  provvede  a  definire  la  tipologia dei servizi trasferibili, le
modalita'  per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio
e  per  la  determinazione  delle  relative  tariffe nonche' le altre
eventuali  clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni
delle regioni e degli enti locali.
   6.  Alla  Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa
sono  trasferiti  i  compiti  attribuiti  al  Centro  tecnico  di cui
all'articolo  17,  comma  19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non
attinenti ad attivita' di indirizzo e certificazione. Per il migliore
perseguimento   dei   propri   fini   istituzionali,   le   pubbliche
amministrazioni   possono  stipulare  con  tale  societa'  specifiche
convenzioni.  L'applicazione  delle  disposizioni  di cui ai presente
comma   e'  subordinata  all'entrata  in  vigore  di  un  regolamento
governativo,  da  emanare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
   7.   Al   fine   di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  e  di
razionalizzare   la   spesa   per   l'informatica,  il  Ministro  per
l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale della informatizzazione
   nelle  pubbliche  amministrazioni, sentita la Conferenza unificata
   di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
   281;
b) definisce  programmi  di  valutazione  tecnica  ed  economica  dei
   progetti  in  corso  e  di  quelli  da  adottare  da  parte  delle
   amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti
   pubblici  non economici nazionali, nonche' assicura la verifica ed
   il   monitoraggio  dell'impiego  delle  risorse  in  relazione  ai
   progetti  informatici  eseguiti,  ove necessario avvalendosi delle
   strutture   dell'Autorita'   per   l'informatica   nella  pubblica
   amministrazione  (AIPA);  le  risorse, eventualmente accertate dal
   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
   Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, quali economie di
   spesa,  sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel
   settore informatico.
 
             Note all'art. 29:
                 -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
                 "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
                 -  Il  testo  dell'art.  26  della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato)  (Legge  finanziaria
          2000), e successive modificazioni e' il seguente:
                 "Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi). - 1. Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
          di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
          societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
          deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
          estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
          impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
          deliberati  dalle  amministrazioni dello Stato anche con il
          ricorso  alla  locazione  finanziaria. I contratti conclusi
          con  l'accettazione  di tali ordinativi non sono sottoposti
          al parere di congruita' economica.
                 2.  Il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  previsto
          dall'art.  17,  comma 25, lettera e), della legge 15 maggio
          1997  n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al
          comma  1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e
          ai  relativi  contratti  stipulati da amministrazioni dello
          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
          medesimo art. 3 della stessa legge.
                 3.  Le  amministrazioni centrali e periferiche dello
          Stato   sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
          convenzioni  stipulate  ai  sensi del comma 1, salvo quanto
          previsto  dall'art.  27,  comma  6.  Le  restanti pubbliche
          amministrazioni  hanno facolta' di aderire alle convenzioni
          stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
          di  prezzo  per  l'acquisto  di beni comparabili con quelli
          oggetto di convenzionamento.
                 4.  Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione
          gli  uffici  preposti  al  controllo  di  gestione ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
          verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
          richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno.
                 5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti".
                 -  Il  testo  dell'art.  59  della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato)  (Legge  finanziaria
          2001), e' il seguente:
                 "Art.  59  (Acquisto  di  beni  e servizi degli enti
          decentrati   di   spesa).   -  1.  Al  fine  di  realizzare
          l'acquisizione  di  beni e servizi alle migliori condizioni
          del  mercato  da  parte  degli enti decentrati di spesa, il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  promuove  aggregazioni di enti con il compito di
          elaborare   strategie  comuni  di  acquisto  attraverso  la
          standardizzazione  degli  ordini  di  acquisto  per  specie
          merceologiche   e   la  eventuale  stipula  di  convenzioni
          valevoli   su   parte   del  territorio  nazionale,  a  cui
          volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
                 2.   In   particolare   vengono   promosse,  sentiti
          rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
          sanita'  e  il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica e tecnologica:
                   a) piu'  aggregazioni  di  province  e  di comuni,
          appartenenti  a  regioni diverse, indicati dalla Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali;
                   b) piu'   aggregazioni   di  aziende  sanitarie  e
          ospedaliere  appartenenti  a regioni diverse indicate dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                   c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
          regioni  diverse  indicate  dalla Conferenza permanente dei
          rettori delle universita' italiane.
                 3.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo,
          nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
          supporto   alla  didattica  e  alla  ricerca,  una  o  piu'
          universita'  possono,  in  luogo  delle aggregazioni di cui
          alla  lettera  e)  del  comma  2,  costituire fondazioni di
          diritto   privato   con   la   partecipazione  di  enti  ed
          amministrazioni   pubbliche   e   soggetti   privati.   Con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'  per  la  costituzione  e  il funzionamento delle
          predette  fondazioni, con individuazione delle tipologie di
          attivita'  e  di  beni  che  possono  essere conferiti alle
          medesime  nell'osservanza del criterio della strumentalita'
          rispetto   alle   funzioni   istituzionali,  che  rimangono
          comunque riservate all'universita'.
                 4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione   economica   riferisce  periodicamente  sui
          risultati  delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano  e alla Conferenza permanente dei rettori delle
          universita' italiane.
                 5.  Le  convenzioni e i prezzi relativi alle singole
          categorie  merceologiche  sono pubblicati sul sito Internet
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica.   Alle  regioni,  alle  aziende
          sanitarie   e   ospedaliere,   agli   enti  locali  e  alle
          universita'   che   non   aderiscono  alle  convenzioni  si
          applicano  le  disposizioni  di cui al comma 3 dell'art. 26
          della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488. Gli enti devono
          motivare  i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
          beni  e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
          quelli  stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
          cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
                 6.  Al  fine  di rilevare gli elementi di conoscenza
          degli    effettivi   risultati   di   economia   di   spesa
          nell'acquisto   di   beni   e   servizi   da   parte  delle
          amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  e  per  gli effetti
          dell'art.  26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della
          presente  legge,  il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, con le medesime procedure
          di  cui  allo stesso art. 26, promuove le intese necessarie
          per   il   collegamento   a   rete   delle  amministrazioni
          interessate  con  criteri  di  uniformita'  ed omogeneita',
          diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa
          in questione ed i risultati conseguiti".
                 -  Il  testo  dell'art.  90  della gia' citata legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
                 "Art.  90 (Sperimentazioni gestionali). - 1. Sino al
          31 dicembre   2001  il  trasferimento  di  beni,  anche  di
          immobili  e  di  aziende, a favore di fondazioni di diritto
          privato   e   di  enti  pubblici,  ivi  compresi  gli  enti
          disciplinati  dal  decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n.
          460,  e  successive  modificazioni,  effettuato nell'ambito
          delle  sperimentazioni  gestionali  previste  dall'art.  4,
          comma  6,  della  legge  30 dicembre  1991, n. 412, nonche'
          dall'art.  9-bis  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti
          sottoposti  a  registrazione  durante  il periodo di durata
          della  sperimentazione,  nonche'  il trasferimento disposto
          nell'ambito  degli  accordi  e  forme  associative  di  cui
          all'art.  10  del  decreto  legislativo 10 ottobre 1998, n.
          368,  non  da'  luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a
          realizzo   o   distribuzione   di   plusvalenze,  ricavi  e
          minusvalenze,   compreso   il  valore  di  avviamento,  non
          costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze
          attive  nei  confronti  del cessionario, non e' soggetto ad
          alcuna  imposta  sui  trasferimenti ne' comporta obbligo di
          affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta".
                 -  Il  testo  dell'art.  53,  comma  23, della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge e' il seguente:
                 "23.  Gli  enti  locali  con popolazione inferiore a
          cinquemila  abitanti  fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
          97,  comma  4,  lettera  d),  del  testo  unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  anche  al  fine di
          operare  un  contenimento  della  spesa,  possono  adottare
          disposizioni  regolamentari  organizzative,  se  necessario
          anche  in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e
          4,  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e
          successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,
          attribuendo   ai   componenti   dell'organo   esecutivo  la
          responsabilita'  degli uffici e dei servizi ed il potere di
          adottare  atti  anche  di  natura  tecnica  gestionale.  Il
          contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno,
          con  apposita  deliberazione,  in  sede di approvazione del
          bilancio".
                 -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  1,  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e successive modificazioni, e' il seguente:
                 "1.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati
          regolamenti per disciplinare:
                   a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei  decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                   c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                   d) l'organizzazione   ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                   e) (lettera soppressa)".
                 -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  19, della legge
          15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo) e' il seguente:
                 "19.  Il  Centro  si avvale di personale assunto con
          contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in
          numero  non  superiore a cinquanta unita'. In sede di prima
          applicazione    i    compiti   del   Centro   sono   svolti
          dall'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
          amministrazione.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  al presente comma, il Centro subentra
          nei   compiti   dell'Autorita'   inerenti  l'assistenza  ai
          soggetti  che  utilizzano  la  Rete unitaria della pubblica
          amministrazione,  ivi inclusi i procedimenti di gara ancora
          in  corso.  Gli  oneri  di funzionamento del Centro gravano
          sulle  disponibilita'  gia'  destinate al finanziamento del
          progetto  intersettoriale  "Rete  unitaria  della  pubblica
          amministrazione"  di  cui  all'art.  2  del decreto-legge 3
          giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996,
          n.  400,  da  assegnare con le modalita' ivi indicate nella
          misura  ritenuta  congrua  dall'Autorita' per l'informatica
          nella    pubblica   amministrazione   in   relazione   alla
          progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti".
                 -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali), e' il seguente:
                 "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
                 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
                 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
                 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui al comma 1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".