Art. 29. Ammissione e doveri 1. Per l'ammissione ai corsi di studio si applicano le norme vigenti e quelle contenute in appositi regolamenti. 2. Gli studenti hanno il dovere e diritto di studio e di concorrere al raggiungimento dei fini dell'Universita'. Essi sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti nonche' ad assumere all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.