Art. 29.

  Il  pubblico  ufficiale  o  chiunque sia incaricato del rilevamento
fiscale  ha  il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui
venga a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle sue funzioni; e
qualora,  violando  i  doveri  inerenti  a  detto servizio o comunque
abusando  della sua qualita', riveli notizie relative alla suindicata
operazione  o  ne  agevoli in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito
con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
  Se  l'agevolazione  e'  soltanto  colposa, si applica la reclusione
fino a un anno.