Art. 29. Il pubblico ufficiale o chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale ha il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui venga a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle sue funzioni; e qualora, violando i doveri inerenti a detto servizio o comunque abusando della sua qualita', riveli notizie relative alla suindicata operazione o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.