(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 29)
                 Art. 29. (Art. 13 del Testo Unico) 
                     ILLUMINAZIONE E RIFRANGENZA 

 
  Nelle zone abitato  dotate  di  pubblica  illuminazione  i  segnali
possono essere resi maggiormente visibili mediante dispositivi a luce
propria. Nelle zone abitate, insufficientemente o affatto illuminate,
la visibilita' dei segnali che debbono avere valore anche  di  notte,
deve essere assicurata da disposiviti rifrangenti o a  luce  propria.
Lungo le strade  extraurbane  tutte  le  segnalazioni  devono  essere
dotate  di  luce  propria,  diretta  o  per  trasparenza,  oppure  di
pellicole rifrangenti.  Qualora  le  dette  strade  siano  illuminate
questi dispositivi sono facoltativi.