(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 29)
                              Art. 29. 
                     Secondo esperimento d'asta 

 
  Quando l'asta  sia  andata  deserta  si  fa  luogo  ad  un  secondo
esperimento  d'asta,  maggiorandosi  di  un   decimo   l'aggio   base
determinato ai sensi dell'art. 21, n.  1.  Se  per  effetto  di  tale
maggiorazione si eccede il limite fissato  dall'art.  56,  l'asta  e'
tenuta sulla base dell'aggio medesimo: 
  Per  il  nuovo  esperimento  si  applicano  le   disposizioni   dei
precedenti articoli, ad eccezione del quarto comma dell'articolo 26 e
del terzo comma dell'art. 27. I termini fissati dall'articolo 22,  n.
7 sono ridotti alla meta'.