Art. 29.
                   Programmi delle manifestazioni

  I  programmi  delle  manifestazioni liriche sovvenzionate de devono
prevedere:
    a) l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana;
    b)  l'impiego  di  non  meno  di  45  professori  d'orchestra  di
nazionalita' italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera,
per i quali e' consentito un numero minore.
  Per  le  stagioni  organizzate  dai  "teatri  di tradizione" di cui
all'art.  28,  il  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo puo'
autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei
ruoli  primari di artisti lirici di nazionalita' straniera, in misura
non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto impiegate
durante l'intera stagione teatrale.
  Le  limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli
artisti  stranieri  che abbiano svolto attivita' artistiche in Italia
per almeno 5 anni.