Art. 29.
         (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)

  Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19
si  siano  costituite nell'ambito di due o piu' delle associazioni di
cui  alle  lettere  a)  e  b) del primo comma dell'articolo predetto,
nonche'  nella ipotesi di fusione di piu' rappresentanze sindacali, i
limiti   numerici  stabiliti  dall'articolo  23,  secondo  comma,  si
intendono   riferiti   a   ciascuna   delle   associazioni  sindacali
unitariamente rappresentate nella unita' produttiva.
  Quando  la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua
alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo
comma  dell'articolo  19, i limiti numerici della tutela accordata ai
dirigenti   di   rappresentanze  sindacali  aziendali,  stabiliti  in
applicazione  dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma
del presente articolo restano immutati.