Art. 29. (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali) Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o piu' delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonche' nella ipotesi di fusione di piu' rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unita' produttiva. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.