Art. 29.
   (Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero)

  Esclusivamente   quando   sia  accertata  l'impossibilita'  di  far
frequentare ai minorati la scuola pubblica, dell'obbligo, il Ministro
per  la  pubblica  istruzione, per la scuola media, o il provveditore
agli  studi,  per  l'istruzione  elementare,  d'intesa  con  gli enti
ospedalieri   e   la   direzione   dei   centri   di  recupero  e  di
riabilitazione,  pubblici  e  privati, convenzionati con il Ministero
della  sanita' o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezione
staccate della scuola statale.
  L'insegnante  dovra' attuare lo svolgimento dei programmi normali e
l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.
  Per  gli  adulti  saranno  istituiti  corsi  di scuola popolare per
l'eliminazione  di  ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno,
nonche' per il compimento della istruzione obbligatoria.
  Le  sezioni  staccate  dei  centri  di  riabilitazione per i minori
possono essere aperte anche agli alunni non minorati.