Art. 29. Imputazione del reddito agrario Il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo del possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si e' verificato il possesso. Se il terreno e' dato in affitto, il reddito agrario concorre a formare, il reddito complessivo dell'affittuario, anziche' quello del possessore, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato stipulato il contratto. In caso di conduzione associata, salvo il disposto dell'art. 5, il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione annuale un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota di reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. E' fatto in ogni caso salvo l'accertamento dell'effettiva ripartizione da parte dell'ufficio. Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 23.