Art. 29.
                   Imputazione del reddito agrario



Il  reddito  agrario  concorre a formare il reddito complessivo del
possessore  del  terreno  per  il  periodo  d'imposta  in  cui  si e'
verificato  il possesso. Se il terreno e' dato in affitto, il reddito
agrario  concorre a formare, il reddito complessivo dell'affittuario,
anziche'  quello  del  possessore,  a  partire  dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui e' stato stipulato il contratto.

In  caso di conduzione associata, salvo il disposto dell'art. 5, il
possessore   del   terreno   o   l'affittuario   deve  allegare  alla
dichiarazione annuale un atto sottoscritto da tutti gli associati dal
quale risultino la quota di reddito agrario spettante a ciascuno e la
decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo
associato  o  l'indicazione della ripartizione del reddito si presume
che questo sia ripartito in parti uguali. E' fatto in ogni caso salvo
l'accertamento dell'effettiva ripartizione da parte dell'ufficio.

Si  applicano  le  disposizioni  dei  commi secondo, terzo e quarto
dell'art. 23.