ART. 29. 
 
  Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri  e'  competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova  il  luogo
di residenza degli adottanti o affidatari. 
  Nel caso  di  coniugi  cittadini  italiani  residenti  nello  Stato
straniero e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in
cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in  mancanza
di precedente domicilio e' competente il tribunale per i minorenni di
Roma.