ART. 29. 
                (Consulenti e comitati di consulenza) 
 
  1. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  puo'  avvalersi  di
consulenti  e  costituire  comitati,  di  ricerca  o  di  studio   su
specifiche questioni. 
  2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato
da conferire  a  magistrati,  docenti  universitari,  avvocati  dello
Stato, dirigenti  e  altri  dipendenti  delle  amministrazioni  dello
Stato,  degli  enti  pubblici,  anche  economici,  delle  aziende   a
prevalente  partecipazione  pubblica  o  anche  ad  esperti  estranei
all'amministrazione dello Stato. 
  3. Gli incarichi sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto  con  il
ministro del tesoro.