Art. 29. (Rapporti al Parlamento) 1. Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrologico. 2. Alla relazione previsionale e programmatica e' allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo. 3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblci nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.
Nota all'Art. 29: - Il testo del comma 7 dell'Art. 2 della piu' volte citata legge n. 349/1986 e' il seguente: "7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonche' le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche". - Gli articoli 90 e 91 del D.P.R. n. 616/1977 prevedono, rispettivamente, quanto segue: "Art. 90. (Acque). - Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformita' delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica. In particolare sono delegate le funzioni concernenti: a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonche' l'utilizzazione delle risorse stesse: b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'Art. 2 lett. b), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo; d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo; e) la polizia delle acque. Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal 1 gennaio 1979, ai sensi dell'Art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica. Art. 91. (Competenze dello Stato). - Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti: 1) la dichiarazione di pubblicita' delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicita' delle acque, sono sentite le regioni interessate; 2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si provvedera' in sede di riforma della disciplina delle acque; 3) il censimento nazionale dei corpi idrici; 4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovra' sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovra' comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o piu' regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate; 5) la individuazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate; 6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica".