Art. 29. 
                      (Rapporti al Parlamento) 
 
  1. Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo  1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' allegata la  relazione
sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrologico. 
  2. Alla relazione  previsionale  e  programmatica  e'  allegata  la
relazione sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  triennali  di
intervento per la difesa del suolo. 
  3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della  legge  8  luglio
1986,   n.   349,   la   presente   legge   definisce   la    riforma
dell'amministrazione dei lavori pubblci nel settore della difesa  del
suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  relativamente
alla programmazione della destinazione delle risorse idriche. 
 
          Nota all'Art. 29:
          -  Il testo del comma 7 dell'Art. 2 della piu' volte citata
          legge n.  349/1986 e' il seguente:
          "7.  In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione
          dei lavori pubblici, sono esercitate  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'ambiente  le funzioni di cui alla lettera a)
          del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente
          della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle
          linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed
          alla  difesa  del  suolo,  nonche'  le funzioni di cui agli
          articoli 90 e 91 dello stesso  decreto  relativamente  alla
          programmazione  nazionale  della destinazione delle risorse
          idriche".
          -  Gli  articoli  90 e 91 del D.P.R. n. 616/1977 prevedono,
          rispettivamente, quanto segue:
          "Art.  90.  (Acque).  -  Tutte  le  funzioni  relative alla
          tutela, disciplina e utilizzazione  delle  risorse  idriche
          con  esclusione  delle  funzioni  riservate  allo Stato dal
          successivo articolo, sono  delegate  alle  regioni  che  le
          eserciteranno  nell'ambito  della  programmazione nazionale
          della destinazione delle risorse idriche e  in  conformita'
          delle  direttive statali sia generali sia di settore per la
          disciplina dell'economia idrica.
          In particolare sono delegate le funzioni concernenti:
           a)  gli  aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore
          generale degli acquedotti concernenti  le  risorse  idriche
          destinate  dal  piano  a  soddisfare esigenze e bisogni dei
          rispettivi  territori  regionali,  nonche'  l'utilizzazione
          delle risorse stesse:
           b)  gli  interventi per la costruzione e la gestione degli
          impianti e dei  servizi  di  acquedotto  non  compresi  tra
          quelli  trasferiti ai sensi dell'Art. 2 lett. b), D.P.R. 15
          gennaio 1972, n. 8;
           c)  l'imposizione  e  la  determinazione  delle tariffe di
          vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito  delle
          direttive  statali  sulla  determinazione  dei  prezzi alla
          produzione o al consumo;
           d)  la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque
          sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela
          del sistema idrico del sottosuolo;
           e) la polizia delle acque.
          Nelle  materie precedenti le regioni possono emanare, a far
          tempo dal 1› gennaio 1979, ai sensi dell'Art.  117,  ultimo
          comma,  della Costituzione, norme per stabilire particolari
          condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni  di
          derivazioni   di   acque   pubbliche,   che  consentano  la
          realizzazione di usi multipli delle acque per  l'attuazione
          dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi
          fissati nell'esercizio di funzioni trasferite  o  delegate,
          che siano compatibili con la destinazione della concessione
          della produzione di energia elettrica.
          Art.  91.  (Competenze  dello Stato). - Sono riservate allo
          Stato, oltre alle funzioni  concernenti  la  programmazione
          nazionale  generale  o  di settore della destinazione delle
          risorse idriche, le funzioni concernenti:
            1) la dichiarazione di pubblicita' delle acque, la
          formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di
          acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli
          elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel
          procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di
          pubblicita' delle acque, sono sentite le regioni
          interessate;
            2) la determinazione e la disciplina degli usi delle
          acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni
          relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di
          grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si
          provvedera' in sede di riforma della disciplina delle
          acque;
          3) il censimento nazionale dei corpi idrici;
          4)  l'imposizione  dei  vincoli,  gli  aggiornamenti  e  le
          modifiche  del  piano  generale   degli   acquedotti,   che
          comportino  una diversa distribuzione delle riserve idriche
          tra le regioni.
          Nell'esercizio  di tali funzioni lo Stato dovra' sentire le
          regioni interessate a tener conto delle esigenze da  queste
          espresse   per   l'attuazione   di   programmi   o  per  il
          raggiungimento    di    speciali    obiettivi     stabiliti
          nell'esercizio  di  funzioni  trasferite o delegate; dovra'
          comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o piu'
          regioni  ed  indicare  in qual modo dovranno realizzarsi le
          esigenze prospettate;
          5)  la  individuazione  dei  bacini idrografici a carattere
          interregionale, sentite le regioni interessate;
          6)  l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di
          energia elettrica".