(Norme-art. 29)
                               Art. 29 
            (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio) 
  1. Il consiglio dell'ordine forense predispone  e  aggiorna  almeno
ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi idonei  e
disponibili ad assumere le difese di ufficio. 
  2. L'elenco, sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario  del
consiglio dell'ordine forense, e' consegnato in copia  al  presidente
del  tribunale,  il  quale  ne  cura  la  trasmissione  agli   uffici
giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario. 
  3. Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del
tribunale,  forma  almeno  ogni  tre  mesi  una  tabella   di   turni
giornalieri o settimanali, se del caso differenziata  per  i  diversi
uffici giudiziari, nella quale sono distribuiti e si avvicendano  gli
iscritti nell'elenco indicato nel comma 1, in modo  che  ogni  giorno
sia  assicurata  la  reperibilita'  di   un   numero   di   difensori
corrispondente alle esigenze. 
  4. Nella tabella sono  fissati  i  criteri  di  individuazione  del
difensore di ufficio. 
  5.  La  tabella,  sottoscritta   dal   presidente   del   consiglio
dell'ordine forense e dal presidente del tribunale,  e'  trasmessa  a
cura di quest'ultimo  agli  uffici  giudiziari  che  hanno  sede  nel
territorio del circondario. 
  6.  L'autorita'  giudiziaria  e,  nei  casi  previsti,  la  polizia
giudiziaria,  individuano  il  difensore  di  ufficio  nell'ambito  e
secondo l'ordine della tabella indicata nel  comma  3.  Nel  caso  di
mancanza  o   inidoneita'   della   tabella,   provvede   l'autorita'
giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche
questo manca o e' inidoneo, in base agli  albi  professionali  ovvero
designando il  presidente  o  un  membro  del  consiglio  dell'ordine
forense. 
  7. Quando il difensore di ufficio e' designato fuori dell'ambito  o
dell'ordine della  tabella,  l'autorita'  giudiziaria  ne  indica  le
ragioni nell'atto di designazione,  informandone  il  presidente  del
tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense. 
  8. Il presidente  del  tribunale  e  il  presidente  del  consiglio
dell'ordine forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri
per l'individuazione e la designazione dei difensori di ufficio. 
  9.  I  difensori  inseriti  nella  tabella  hanno  l'obbligo  della
reperibilita'.