Art. 29. (Funzioni) 1. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunita' economica europea o dalle leggi statali e regionali. 2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta altresi' alle comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione. 3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunita' economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. 4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano plurienale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento. 5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunita' montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale. 6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i programmi annuali operativi delle comunita' montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981. 7. Sono abrogati: a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citada legge n. 991 del 1952; b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. 8. La comunita' montana puo' essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in deroga ai limiti di popolazione.
Note all'art. 29: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 93/1981 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna), e' il seguente: "Art. 1 (Finanziamento delle comunita' montane). I fondi destinati al perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabela A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. La tabela A si intende automaticamente aggiornata allorche' i parametri citati subiscono variazioni. Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e' abrogato". - Il testo del quarto comma dell'art. 4 della legge n. 1102/1971 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), e' cosi' formulato: "La regione e' pertanto competente con proprie leggi a: 1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunita' montane; 2) emanare le norme di cui al secondo comma; 3) determinare i criteri per ripartire tra le comunita' i fondi assegnati o altrimenti disponbili ai fini della presente legge; e inoltre e' competente a: 4) approvare gli statuti delle singole comunita'; 5) coordinare ed approvare i piani zonali; 6) regolare i rapporti tra comunita' ed altri enti operanti nel loro territorio". - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 93/1981 e' il seguente: "Art. 2 (Ripartizione di fondi tra le comunita' montane). Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determionati ad altro titolo da leggi statali e regionali".