Art. 29. 
                             (Funzioni) 
  1. Spettano alle comunita' montane  le  funzioni  attribuite  dalla
legge e gli interventi  speciali  per  la  montagna  stabiliti  dalla
Comunita' economica europea o dalle leggi statali e regionali. 
  2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a  questi
delegate dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta altresi'
alle comunita' montane l'esercizio di ogni  altra  funzione  ad  esse
delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione. 
  3. Le comunita' montane adottano  piani  pluriennali  di  opere  ed
interventi e  individuano  gli  strumenti  idonei  a  perseguire  gli
obiettivi  dello  sviluppo  socio-economico,  ivi   compresi   quelli
previsti dalla Comunita'  economica  europea,  dallo  Stato  e  dalla
regione, che possono  concorrere  alla  realizzazione  dei  programmi
annuali operativi di esecuzione del piano. 
  4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano plurienale di sviluppo, concorrono alla  formazione  del  piano
territoriale di coordinamento. 
  5. Il piano pluriennale  di  sviluppo  socio-economico  ed  i  suoi
aggiornamenti sono adottati  dalle  comunita'  montane  ed  approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale. 
  6.  Le  regioni  provvedono,  mediante  gli  stanziamenti  di   cui
all'articolo 1 della legge 23 marzo  1981,  n.  93,  a  finanziare  i
programmi annuali operativi delle comunita' montane, sulla  base  del
riparto di cui al numero 3) del quarto comma  dell'articolo  4  della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della citata  legge
n. 93 del 1981. 
  7. Sono abrogati: 
    a) l'articolo  1  della  legge  25  luglio  1952,  n.  991,  come
sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed
il secondo comma dell'articolo 14 della citada legge n. 991 del 1952; 
    b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. 
  8. La comunita'  montana  puo'  essere  trasformata  in  unione  di
comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in deroga
ai limiti di popolazione. 
 
          Note all'art. 29:
          - Il testo dell'art. 1 della legge n. 93/1981 (Disposizioni
          integrative della legge 3 dicembre 1971, n.  1102,  recante
          nuove   norme  per  lo  sviluppo  della  montagna),  e'  il
          seguente:
          "Art.  1  (Finanziamento  delle comunita' montane). I fondi
          destinati al perseguimento  delle  finalita'  di  cui  agli
          articoli  1,  2  e  5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
          sono previsti nella legge finanziaria di  cui  all'articolo
          11  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con
          riferimento alla quota  prevista  per  le  singole  regioni
          dalla  tabela  A  allegata  alla presente legge, contributo
          speciale ai sensi dell'articolo  119,  terzo  comma,  della
          Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970,
          n. 281.
          Le  quote  percentuali  della  tabella A sono fissate sulla
          base di due parametri: popolazione censita e superficie dei
          territori   classificati  montani,  tenendo  conto  per  le
          province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo  68-ter
          dello  statuto  speciale approvato con legge costituzionale
          10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno  dell'articolo
          4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
          La tabela A si intende automaticamente aggiornata allorche'
          i parametri citati subiscono variazioni.
          Il  Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta
          giorni dall'approvazione  del  bilancio  dello  Stato  alla
          erogazione  dei  fondi di cui al primo comma alle regioni e
          alle province autonome di Trento e Bolzano.
          Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971,
          n. 1102, e' abrogato".
          -  Il  testo  del  quarto  comma dell'art. 4 della legge n.
          1102/1971 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna),  e'
          cosi' formulato:
          "La regione e' pertanto competente con proprie leggi a:
          1)  delimitare  le  zone  e  indicare  i  comuni chiamati a
          costituire le Comunita' montane;
          2) emanare le norme di cui al secondo comma;
          3)  determinare  i criteri per ripartire tra le comunita' i
          fondi assegnati  o  altrimenti  disponbili  ai  fini  della
          presente legge;
          e inoltre e' competente a:
          4) approvare gli statuti delle singole comunita';
          5) coordinare ed approvare i piani zonali;
          6) regolare i rapporti tra comunita' ed altri enti operanti
          nel loro territorio".
          -  Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 93/1981 e' il
          seguente:
          "Art.  2  (Ripartizione di fondi tra le comunita' montane).
          Le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,  in
          attuazione   del   disposto   di   cui   all'ottavo   comma
          dell'articolo 5 della  legge  3  dicembre  1971,  n.  1102,
          provvedono  a determinare nei propri bilanci pluriennali le
          autorizzazioni  di  spesa  da  impegnare   nei   rispettivi
          territori montani integrando e coordinando i finanziamenti,
          di cui alla presente  legge,  con  quelli  determionati  ad
          altro titolo da leggi statali e regionali".