Art. 29. 
                 Redazione del bilancio consolidato 
  1.  Il  bilancio  consolidato  e'  redatto   dagli   amministratori
dell'impresa   controllante.   Esso   e'   costituito   dallo   stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 
  2.  Il  bilancio  deve  essere  redatto  con   chiarezza   e   deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria e il risultato economico del  complesso  delle  imprese
costituito dalla controllante e dalle controllate. 
  3. Se le informazioni  richieste  da  specifiche  disposizioni  del
presente decreto non sono sufficienti  a  dare  una  rappresentazione
veritiera e  corretta,  il  bilancio  deve  fornire  le  informazioni
supplementari necessarie allo scopo. 
  4. Se, in casi  eccezionali,  l'applicazione  di  una  disposizione
degli articoli seguenti  e'  incompatibile  con  la  rappresentazione
veritiera e corretta, la disposizione non deve essere  applicata.  La
nota integrativa deve motivare  la  deroga  e  indicarne  l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,  finanziaria  e
del risultato economico. 
  5. Le modalita' di redazione dello stato patrimoniale e  del  conto
economico consolidati, la struttura  e  il  contenuto  degli  stessi,
nonche' i criteri di valutazione non possono essere modificati da  un
esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota  integrativa
deve   motivare   la   deroga   e   indicarne    l'influenza    sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e  finanziaria  e  del
risultato economico consolidati. 
(VII Direttiva, articoli 16 e 25).