Art. 29. 
                        Propaganda elettorale 
  1.  Dal  trentesimo  giorno  precedente  la  data  fissata  per  le
elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste,  a  candidati
alla carica di sindaco e di presidente della provincia,  nonche'  per
il  voto  di  preferenza  per  singoli  candidati  alla   carica   di
consigliere comunale o provinciale a mezzo  di  manifesti  e  scritti
murali, stampati murali e  giornali  murali  e'  ammessa  nei  limiti
consentiti  dalla  legge  4  aprile  1956,  n.  212,   e   successive
modificazioni; e' invece vietata la propaganda elettorale a mezzo  di
inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari
e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. 
  2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1: 
    a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi
o interventi comunque denominati; 
    b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di
sindaco o di presidente della provincia e  delle  liste  partecipanti
alla consultazione elettorale; 
    c)  la  presentazione  e   illustrazione   dei   loro   programmi
elettorali. 
  3. Tutte le pubblicazioni  di  propaganda  elettorale  a  mezzo  di
scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica
ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono  indicare  il  nome  del
committente responsabile. 
  4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della  propaganda
abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio
sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del  committente
responsabile. 
  5. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo  e'
punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni. 
  6. E'  fatto  divieto  a  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  di
svolgere attivita'  di  propaganda  di  qualsiasi  genere,  ancorche'
inerente  alla  loro  attivita'  istituzionale,  nei  trenta   giorni
antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la  durata
della stessa. 
  7. I divieti di cui al presente  articolo  non  si  applicano  agli
organi  ufficiali  di  informazione  dei  partiti  e  dei   movimenti
politici, nonche' alle stampe elettorali  di  liste  e  di  candidati
impegnati nella competizione elettorale.