Art. 29. Norme generali 1. Le banche popolari sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a lire cinquemila. 3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. 4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Nota all'art. 29: - Il D.Lgs. n. 1577/1947 reca: "Provvedimenti per la cooperazione".