Art. 29. 
               Istituzioni con personalita' giuridica 
 
  1. Negli istituti  con  personalita'  giuridica,  le  funzioni  del
consiglio di amministrazione sono esercitate dalla  giunta  esecutiva
del consiglio di istituto, salve  le  competenze  proprie  di  quest'
ultimo. 
  2. Il pagamento degli stipendi,  assegni,  indennita',  compensi  e
sussidi di ogni natura al personale di qualsiasi  categoria,  addetto
agli istituti di cui al comma 1,  che  non  sia  fornito  dagli  enti
pubblici locali e  a  loro  carico,  e'  effettuato  direttamente  da
ciascun  istituto  a  carico  del  proprio  bilancio,  in   base   ai
provvedimenti della competente  autorita'  scolastica  relativi  alla
nomina,  allo  svolgimento  della  carriera  e  alla  cessazione  dal
servizio di tale personale. 
  3.  Il  riscontro  della  gestione  finanziaria,  amministrativa  e
patrimoniale delle istituzioni di cui al comma 1 e'  affidato  a  due
revisori dei conti, dei quali uno e'  nominato  dal  Ministero  della
pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro. 
  4.  I  revisori  esaminano  il  bilancio  preventivo  e  il   conto
consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie  per  assicurarsi
del regolare andamento della gestione degli istituti. 
  5. Agli istituti di cui al presente articolo non  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28. 
  6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano  contributi  a
favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del
bilancio preventivo e del conto consuntivo.