(Convenzione - art. 29)
    


                        Articolo 29
                     Veicoli su rotaie
1.   Quando un binario corre su di una  carreggiata,  ogni  utente
della  strada  deve, all'avvicinarsi di un tram o di un altro veicolo
su rotaie, lasciar libero al piu' presto il binario per  far  passare
il veicolo su rotaie.
2.      Le  Parti  contraenti  o le loro parti costitutive possono
adottare  delle  norme  speciali,  diverse  da  quelle  definite  dal
presente  articolo,  per  la  circolazione  su  strada dei veicoli su
rotaie o per l'incrocio o il sorpasso di questi veicoli. Tuttavia, le
Parti contraenti o le loro parti  costitutive  non  possono  adottare
delle disposizioni contrarie a quelle del paragrafo 7 dell'articolo 8
della presente Convenzione.