Articolo 29 Veicoli su rotaie 1. Quando un binario corre su di una carreggiata, ogni utente della strada deve, all'avvicinarsi di un tram o di un altro veicolo su rotaie, lasciar libero al piu' presto il binario per far passare il veicolo su rotaie. 2. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono adottare delle norme speciali, diverse da quelle definite dal presente articolo, per la circolazione su strada dei veicoli su rotaie o per l'incrocio o il sorpasso di questi veicoli. Tuttavia, le Parti contraenti o le loro parti costitutive non possono adottare delle disposizioni contrarie a quelle del paragrafo 7 dell'articolo 8 della presente Convenzione.