Art. 29 (Attribuzione delle concessioni di coltivazione) 1. Le concessioni di coltivazione sono attribuite con decreto del Ministero sulle aree in cui lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 della legge n.9 del 1991, come modificato dal presente decreto. 2. Le domande di concessione sono presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; trascorso tale termine le domande sono dichiarate irricevibili.