Art. 29 
                               Banche 
 
  1. Alla prestazione all'estero di  servizi  di  investimento  e  di
servizi accessori da parte di banche italiane e alla  prestazione  in
Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le
disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario. 
 
          Nota all'art. 29: 
            - Il Titolo II, Capo II del D.Lgs. 1 settembre  1993,  n.
          385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
          creditizia), come modificato dall'art.  64  del  D.Lgs.  23
          luglio   1996,   n.   415,   disciplina    l'autorizzazione
          all'attivita'   bancaria,   le   succursali,   la    libera
          prestazione dei servizi.