Art. 29 
                     Ricongiungimento familiare 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27) 
 
  1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento  per  i  seguenti
familiari: 
   a) coniuge non legalmente separato; 
   b) figli minori a carico, anche  del  coniuge  o  nati  fuori  del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente  separati,  a  condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 
   c) genitori a carico; 
   d) parenti entro il terzo  grado,  a  carico,  inabili  al  lavoro
secondo la legislazione italiana. 
  2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori  i  figli  di
eta' inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a
tutela sono equiparati ai figli. 
  3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che  richiede  il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita': 
   a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti  dalla
legge regionale per gli alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica,
ovvero, nel caso di un figlio di  eta'  inferiore  agli  anni  14  al
seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare  dell'alloggio
nel quale il minore effettivamente dimorera'; 
   b) di un reddito annuo derivante da  fonti  lecite  non  inferiore
all'importo   annuo   dell'assegno   sociale   se   si   chiede    il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio  dell'importo  annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di  due  o  tre
familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno  sociale  se  si
chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto  anche  del  reddito  annuo
complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. 
  4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta di soggiorno o di un visto di ingresso per  lavoro  subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per  lavoro
autonomo non occasionale, ovvero per studio o per  motivi  religiosi,
dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio  e
di reddito di cui al comma 3. 
  5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, e' consentito
l'ingresso, al seguito del  cittadino  italiano  o  comunitario,  dei
familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento. 
  6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma  6,  e'  consentito
l'ingresso,  per  ricongiungimento  al  figlio  minore   regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro  un
anno  dall'ingresso  in  Italia,  il  possesso   dei   requisiti   di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 
  7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento   familiare,
corredata  della  prescritta  documentazione,  e'   presentata   alla
questura del luogo di dimora del richiedente, la  quale  ne  rilascia
copia contrassegnata  con  timbro  datario  e  sigla  del  dipendente
incaricato del ricevimento. Il questore, verificata  l'esistenza  dei
requisiti di  cui  al  presente  articolo,  emette  il  provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. 
  8.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  richiesta  del  nulla  osta,
l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso  direttamente  dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,  dietro  esibizione
della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui  risulti
la  data  di   presentazione   della   domanda   e   della   relativa
documentazione. 
  9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari  italiane  rilasciano
altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal  comma
5.