Art. 29
                   Movimentazione dei contenitori
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  nelle  operazioni  di  imbarco  o  sbarco,  il  sollevamento  dei
contenitori pieni sia effettuato facendo uso degli appositi spreaders
e il manovratore non proceda a virare il contenitore  prima  di  aver
ottenuto  la  sicurezza  della  chiusura  dei twist-locks, attraverso
l'indicazione  delle  apposite   alette   o   delle   apparecchiature
automatiche  di controllo; nel caso di sollevamento da camion a mezzo
gru, l'autista posizioni il contenitore nel punto di  aggancio  sotto
lo  spreader  solo  dopo  essersi  assicurato  che il contenitore sia
libero dai twist. Nel  caso  di  utilizzo  di  spreaders  a  chiusura
manuale,  al  manovratore  sia comunicato che la chiusura dei twist -
locks e' stata effettuata; qualora non siano  disponibili  spreaders,
la  manovra  dei  contenitori sia effettuata mediante imbragatura che
assicuri la verticalita' dei calanti d'angolo;
b) i contenitori siano movimentati uno per  volta,  a  meno  che  non
siano  disponibili  spreaders  od  idonei  congegni  predisposti  per
operazioni multiple;
c) i contenitori  siano  movimentati  anche  con  carrelli  elevatori
equipaggiati  con  idonee  forche, solo nel caso in cui siano forniti
delle apposite tasche di presa.
  2. Il datore di lavoro puo' derogare alle prescrizioni  di  cui  al
comma  1,  lettera  a),  per la movimentazione dei contenitori vuoti,
purche' siano  adottate  cautele  volte  ad  assicurare  la  corretta
esecuzione   delle   operazioni  ed  a  garantire  l'incolumita'  dei
lavoratori.