Art. 29 
 
 
                 Compiti e prerogative del consiglio 
 
  1. Il consiglio: 
    a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; 
    b) approva i regolamenti interni, i regolamenti  in  materie  non
disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; 
    c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio  del  tirocinio
forense. A tal fine, secondo modalita' previste  da  regolamento  del
CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce  le
iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la  tenuta  del
registro  dei  praticanti,  annotando  l'abilitazione  al  patrocinio
sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; 
    d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi  formativi  ai
fini dell'adempimento dell'obbligo di  formazione  continua  in  capo
agli iscritti; 
    e) organizza e promuove l'organizzazione di  corsi  e  scuole  di
specializzazione e promuove,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3,
l'organizzazione  di  corsi  per   l'acquisizione   del   titolo   di
specialista, d'intesa  con  le  associazioni  specialistiche  di  cui
all'articolo 35, comma 1, lettera s); 
    f) vigila sulla condotta degli iscritti  e  deve  trasmettere  al
consiglio distrettuale  di  disciplina  gli  atti  relativi  ad  ogni
violazione di norme deontologiche di cui  sia  venuto  a  conoscenza,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  50,  comma  4;   elegge   i
componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformita'  a
quanto stabilito dall'articolo 50; 
    g)  esegue  il   controllo   della   continuita',   effettivita',
abitualita' e prevalenza dell'esercizio professionale; 
    h) tutela l'indipendenza e il  decoro  professionale  e  promuove
iniziative atte ad elevare la cultura  e  la  professionalita'  degli
iscritti e a renderli piu' consapevoli dei loro doveri; 
    i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare  la
formazione continua degli avvocati; 
    l) da' pareri sulla  liquidazione  dei  compensi  spettanti  agli
iscritti; 
    m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un  iscritto,
a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i  provvedimenti
opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; 
    n)  puo'  costituire  camere  arbitrali,  di   conciliazione   ed
organismi  di  risoluzione   alternativa   delle   controversie,   in
conformita' a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con  le
modalita' nello stesso stabilite; 
    o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti,  nelle
contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti  in
dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi  per  comporle;
degli accordi sui compensi e' redatto verbale che, depositato  presso
la cancelleria del tribunale che ne  rilascia  copia,  ha  valore  di
titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula; 
    p) puo' costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali
tra  ordini,  nel  rispetto   dell'autonomia   e   delle   competenze
istituzionali dei singoli  consigli.  Le  unioni  possono  avere,  se
previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione  con  le  regioni,
con  gli  enti  locali  e  con  le   universita',   provvedono   alla
consultazione fra i consigli che ne  fanno  parte,  possono  assumere
deliberazioni nelle  materie  di  comune  interesse  e  promuovere  o
partecipare ad attivita' di formazione professionale. Ciascuna unione
approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; 
    q)   puo'   costituire   o   aderire   ad   associazioni,   anche
sovranazionali, e fondazioni purche' abbiano come  oggetto  attivita'
connesse alla professione o alla tutela dei diritti; 
    r)   garantisce   l'attuazione,   nella   professione    forense,
dell'articolo 51 della Costituzione; 
    s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla  legge
e dai regolamenti; 
    t) vigila sulla corretta  applicazione,  nel  circondario,  delle
norme   dell'ordinamento   giudiziario   segnalando   violazioni   ed
incompatibilita' agli organi competenti. 
  2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine
spettano  al  consiglio,  che  provvede  annualmente   a   sottoporre
all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo. 
  3. Per provvedere alle spese di gestione e  a  tutte  le  attivita'
indicate nel presente articolo e ad  ogni  altra  attivita'  ritenuta
necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela
del ruolo dell'avvocatura nonche' per l'organizzazione di servizi per
l'utenza e per il miglior esercizio delle attivita' professionali  il
consiglio e' autorizzato: 
    a) a fissare e riscuotere  un  contributo  annuale  o  contributi
straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; 
    b) a  fissare  contributi  per  l'iscrizione  negli  albi,  negli
elenchi, nei registri,  per  il  rilascio  di  certificati,  copie  e
tessere e per i pareri sui compensi. 
  4. L'entita' dei contributi di cui al comma 3 e' fissata in  misura
tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio. 
  5. Il consiglio provvede alla riscossione  dei  contributi  di  cui
alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi
del testo unico delle  leggi  sui  servizi  della  riscossione  delle
imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1963, n. 858,  mediante  iscrizione  a  ruolo  dei  contributi
dovuti per l'anno di competenza. 
  6. Coloro che non  versano  nei  termini  stabiliti  il  contributo
annuale sono  sospesi,  previa  contestazione  dell'addebito  e  loro
personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con  provvedimento
non  avente  natura  disciplinare.   La   sospensione   e'   revocata
allorquando si sia provveduto al pagamento.