Art. 29 
 
              (Data unica di efficacia degli obblighi) 
 
  1. Gli atti normativi del  Governo  e  i  regolamenti  ministeriali
fissano  la  data  di  decorrenza   dell'efficacia   degli   obblighi
amministrativi introdotti a carico di  cittadini  e  imprese,  al  1°
luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore,  fatta
salva la sussistenza di particolari esigenze di celerita' dell'azione
amministrativa  o  derivanti  dalla  necessita'  di  dare  tempestiva
attuazione ad atti dell'Unione europea. Il presente comma si  applica
agli atti amministrativi a carattere generale  delle  amministrazioni
dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui  al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. Per obbligo amministrativo ai  sensi  del  comma  1  si  intende
qualunque   adempimento,    comportante    raccolta,    elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti,
cui cittadini e imprese sono  tenuti  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione. 
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,
dopo il comma 1 e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Il  responsabile
della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul  sito
istituzionale  uno  scadenzario  con  l'indicazione  delle  date   di
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo  comunica
tempestivamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  per  la
pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita  sezione
del sito istituzionale. L'inosservanza del  presente  comma  comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.". 
  4. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione, sono determinate  le  modalita'  di  applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3  del  presente
articolo. 
  5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal  2
luglio 2013.