Articolo 29 LIMITAZIONE DEI BENEFICI 1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una persona residente di uno Stato contraente non ricevera' il beneficio di riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o esistenza di tale residente o qualunque persona collegata a tale residente era di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna concernente la limitazione delle spese e altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente.