Articolo 29 Sistemazioni esterne 1. Sono ammesse le seguenti tipologie e modalita' di intervento: a) La manutenzione delle aree pertinenziali degli edifici e dei percorsi di accesso, ivi compresa la sistemazione del piano di calpestio e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti, anche attraverso la sostituzione di materiali ed elementi incongrui, con il divieto di realizzare nuove superfici impermeabili, di impiegare asfalto, conglomerato cementizio battuto, elementi autobloccanti. Le aree pertinenziali degli edifici, i percorsi interni alle proprieta', in caso di intervento, devono mantenere le connotazioni originarie; il fondo deve essere realizzato facendo riferimento al seguente repertorio tipologico: - superficie stabilizzata con finitura in ghiaino; - selciato in calcare. b) La realizzazione di nuove pavimentazioni in lastre di pietra naturale a spacco, posate similmente all'esistente a "passo perduto", per una superficie massima complessiva di mq 100 all'interno dell'area di pertinenza. c) La realizzazione di intercapedini areate, connesse ad opere di risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei manufatti ad uso abitativo, per una profondita' netta massima di 50 cm. d) L'interramento di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza. e) Il ripristino di muri esistenti e la costruzione di nuovi muri di recinzione, nel rispetto del contesto paesaggistico, da attuarsi prioritariamente con la tecniche del muro a secco, fatte salve altre tecniche tradizionali tra le quali la realizzazione di recinzioni di protezione dei giardini e delle pertinenze delle abitazioni private nonche' delle superficie arate e seminate a fini agricoli, dei frutteti con sesto d'impianto razionale mediante: - (Valido per la zona C) l'impiego di rete metallica a maglia quadrata e pali in legno o in metallo, con esclusione dei manufatti di cemento prefabbricato, direttamente infissi nel terreno senza la realizzazione di fondazione, con un'altezza massima fuori terra pari a cm 180 e con la prescrizione che la rete deve essere collocata ad un'altezza minima di cm.30 dal piano di campagna; - (Valido per la zona C) la realizzazione di murature a secco, secondo le tecniche tradizionali, con un'altezza massima di cm.140 e con la prescrizione che al piede dell'opera muraria siano realizzate aperture della dimensione minima di cm. 30(larghezza) x cm.30(altezza) ogni 30 ml. di muro; - (Valido per la zona C) l'obbligo che le recinzioni non debbano in alcun modo ostacolare il transito lungo i sentieri di pubblico utilizzo o gravati da servitu' di passaggio e debbano essere poste in opera ad una distanza di almeno m 1.00 dal sedime del sentiero; - (Valido per le zone D1 e D2) la realizzazione di recinzioni, ringhiere e cancellate, per un'altezza massima di cm. 220 compreso l'eventuale basamento, costituite da profilati metallici, non scatolati. Il basamento, di altezza massima di 50 cm, puo' essere realizzato in muratura continua che deve essere intonacata in colore bianco oppure trattata con calce idraulica. f) La realizzazione di pergolati nelle adiacenze degli edifici ad uso abitazione, per una superficie complessiva non superiore a 25 mq a sostegno di essenze vegetali rampicanti e per la creazione di spazi ombreggiati in ferro battuto o in legno, anche sagomato, di disegno assonante con il contesto senza opere di fondazione e per un'altezza massima pari a m 2.50, sia per le strutture orizzontali da realizzarsi a maglia quadrangolare con lato non inferiore a m 1. Non sono consentiti tamponamenti verticali ne' coperture orizzontali. g) La costruzione di strutture di uso familiare per la cottura del cibo, da realizzarsi nell'area pertinenziale di edifici ad uso residenziale, preferenzialmente inseriti nella muratura esistente e comunque in posizione defilata rispetto alle visuali principali dei percorsi pubblici e dei punti panoramici. I forni oppure barbecue di forma e materiali tradizionali, sono realizzati nell'ambito delle seguenti dimensioni massime: 2 m di altezza, escluso il comignolo che comunque non ha un'altezza superiore a 50 cm, e 1,80 m di larghezza. h) E' vietata l'installazione di impianti di condizionamento oppure di climatizzazione, di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; sono ammesse installazioni sulle coperture in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figurativita' del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali. i) E' vietata l'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; ne' ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni edificio da posizionarsi sulla copertura. k) E' vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile. l) Per lo smaltimento delle acque superficiali non ne' ammesso l'impiego di componenti in materiale plastico: le griglie ed i chiusini devono essere in metallo fuso o fucinato, oppure in materiale lapideo forato; le cunette devono essere realizzate secondo le tecniche tradizionali. m) L'illuminazione esterna, in prossimita' degli edifici o lungo i percorsi di accesso agli stessi, mediante la posa di corpi illuminanti a faretto o su supporto verticale, in numero strettamente limitato alle esigenze di visibilita' e correttamente inseriti nel contesto paesaggistico. Detti corpi illuminanti devono essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle NORME UNI 10/779.