Art. 29 Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato 1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale (( e per il settore del trasporto ferroviario delle merci. )) Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per i trasporti, sono definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la sua adozione. 2. Fino all'entrata in operativita' delle modalita' di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, e' ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di (( 80 milioni )) di euro. (( 3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente articolo secondo un criterio di gradualita' valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno 2017. L'Autorita' per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato. ))
Riferimenti normativi - Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 recante Norme relative al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alla fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1963, n. 144.