Art. 29 
 
 
                Marcatura e identificazione di cani, 
                      gatti e primati non umani 
 
  1. Ogni cane, gatto o primate non umano  e'  contrassegnato  da  un
microchip, ove non  interferisce  con  la  procedura,  ovvero  da  un
marchio permanente di identificazione individuale, da  apporre  entro
la fine dello svezzamento, nel modo meno doloroso possibile. 
  2. Qualora un animale di cui al comma 1 prima dello svezzamento  e'
trasferito da un allevatore, fornitore od utilizzatore  ad  un  altro
stabilimento e non e' stato possibile  effettuare  la  marcatura,  il
ricevente deve conservare una documentazione specifica che riporta in
particolare, l'identita' della madre. 
  3. Nel caso di movimentazione di animali di cui al comma 1  a  fine
svezzamento e senza che sia stato possibile effettuare  la  marcatura
sono osservate le seguenti condizioni: 
  a) l'allevatore, il fornitore  o  l'utilizzatore  da  cui  proviene
l'animale  provvede  ad  inviare  alla   azienda   sanitaria   locale
competente  per  il  territorio  ove  ha  sede  lo  stabilimento  una
preventiva comunicazione che giustifica la mancata marcatura; 
  b) l'allevatore, il  fornitore  od  l'utilizzatore  che  prende  in
consegna l'animale provvede, tenuto conto dello stato di salute dello
stesso, alla marcatura non appena possibile e nel modo meno doloroso.