Art. 29 Marcatura e identificazione di cani, gatti e primati non umani 1. Ogni cane, gatto o primate non umano e' contrassegnato da un microchip, ove non interferisce con la procedura, ovvero da un marchio permanente di identificazione individuale, da apporre entro la fine dello svezzamento, nel modo meno doloroso possibile. 2. Qualora un animale di cui al comma 1 prima dello svezzamento e' trasferito da un allevatore, fornitore od utilizzatore ad un altro stabilimento e non e' stato possibile effettuare la marcatura, il ricevente deve conservare una documentazione specifica che riporta in particolare, l'identita' della madre. 3. Nel caso di movimentazione di animali di cui al comma 1 a fine svezzamento e senza che sia stato possibile effettuare la marcatura sono osservate le seguenti condizioni: a) l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore da cui proviene l'animale provvede ad inviare alla azienda sanitaria locale competente per il territorio ove ha sede lo stabilimento una preventiva comunicazione che giustifica la mancata marcatura; b) l'allevatore, il fornitore od l'utilizzatore che prende in consegna l'animale provvede, tenuto conto dello stato di salute dello stesso, alla marcatura non appena possibile e nel modo meno doloroso.